Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 924 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 924 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SBRESCIA CARMELA N. IL 21/09/1957
avverso la sentenza n. 10770/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

1. Carmela Sbrescia ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale, in parziale
riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Noia, la Corte d’appello di Napoli l’ha assolta
dal reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, e, per l’effetto, ha rideterminato la
pena in relazione al restante reato di calunnia aggravata di cui al capo A).
Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli
artt. 468, 555 e 190 cod. proc. pen, per lesione del diritto di difesa e violazione del
Contraddittorio con riferimento all’ordinanza resa in data 23 settembre 2013 di non
‘ammissione dei testi della difesa, atteso che – nel caso di specie – risulta provato che la lista
testimoniale veniva tempestivamente trasmessa tramite telefax; col secondo motivo, la
violazione di legge in relazione all’art. 368 cod. pen., per mancanza dell’elemento materiale e
del dolo del reato nonché per manifesta illogicità della motivazione, là dove l’imputata
presentava una denuncia inidonea a provocare una lesione del bene giuridico protetto, non
avendo ella incolpato nessuno di furto o di ricettazione, stante la mancata indicazione del
numero della cambiale; col terzo motivo, la violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. ed il vizio di
motivazione, stante l’immotivata omessa applicazione del beneficio della non menzione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Sotto un primo profilo, la ricorrente sottopone allo scrutinio di questa Corte deduzioni già
sollevate in appello e non si confronta con le risposte puntuali date dalla Corte di merito, con
ciò incorrendo nella causa di inammissibilità per genericità del motivo (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha disatteso le identiche doglianze mosse in appello con
considerazioni lineari ed immuni da vizi di ordine logico o giuridico, là dove, in primo luogo, ha
rilevato la totale mancanza di prova circa la presentazione tempestiva della lista testi mediante
telefax (v. pagina 4 della decisione in verifica); in secondo luogo, ha ripercorso sinteticamente
la ricostruzione in fatto ed ha dato conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto integrato
l’elemento soggettivo del reato, valorizzando, in particolare, la sostanziale confessione resa
dall’imputata, che ha dichiarato di avere “denunciato lo smarrimento di diverse cambiali in
precedenza rilasciate, ammettendo di aver agito con leggerezza” (v. pagina 4 della sentenza);
in terzo luogo, ha dato contezza dei motivi per i quali non ricorrano i presupposti per il
*beneficio della non menzione (v. pagina 5 della sentenza in verifica).
5. In ultimo, va rilevato come, in questa Sede, non vi sia spazio per valutare la deduzione
concernente l’assenza di elementi identificativi sulla cambiale e, dunque, l’inidoneità della
denuncia a provocare l’avvio di un procedimento. Per un verso, il rilievo si sviluppa tutto sul
piano del merito e non può pertanto essere vagliato nel giudizio di legittimità; per altro verso,
la ricorrente non ha dimostrato avere dedotto in precedenza un’analoga censura, che risulta
pertanto extra devolutum e non delibabile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche
a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna

kricorrente al pagamento delle spese processuali

e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
Giacom Paoloni

MOTIVI DELLA DECISIONE

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