Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9234 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9234 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISCEGLIA MATTEO N. IL 25/07/1950
avverso la sentenza n. 3241/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Au,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte di Appello di Bari con sentenza 23.9.2011 ha confermato la

colpevolezza di Bisceglia Matteo per violazioni della normativa edilizia, antisismica e
paesaggistica in area naturale protetta (Comune di Mattinata, località

Collo Torto

Bellucci, all’interno del Parco Nazionale del Gargano) ed in assenza dei relativi titoli
abilitativi. La Corte di merito, condividendo la decisione del primo giudice, ha
ritenuto, ai fini di quanto ancora interessa in questa sede, che corretti erano gli
elementi in base ai quali il primo giudice aveva individuato nel Bisceglia, quale
proprietario degli immobili, il responsabile degli abusi ed ha fatto riferimento alla

visura catastale, alla presenza in loco dell’imputato al momento degli accertamenti di
PG, e alla sua attivazione per conseguire la sanatoria. La Corte ha inoltre, come
ulteriore elemento per riferire le attività al Bisceglia, ha considerato l’ulteriore motivo
di appello con cui si sosteneva chele opere fossero soggette a semplice dichiarazione
di inizio attività (ad iniziativa del medesimo appellante). Ha ritenuto la sussistenza
del vincolo paesaggistico sulla base delle deposizioni dei testi qualificati.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato denunziando sei motivi:
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con la prima censura denunzia violazione dell’art. 606 cpp lett. b), c) ed e)

in relazione all’art. 36 del DPR n. 380/2001. Si duole in particolare della mancata
valutazione della irragionevolezza dell’affermazione contenuta nella sentenza di
primo grado circa la formazione del silenzio rigetto sulla istanza di sanatoria.
2.2 Con la seconda censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 cpp

lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 479 cpp dolendosi della mancata sospensione del
procedimento penale in pendenza di giudizio amministrativo.
I predetti motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606 ultimo comma cpp
perché investono violazioni di legge che non risultano dedotte nel giudizio di appello,
come si evince sia dalla sentenza impugnata che dallo stesso atto di gravame.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 606 cpp lett. b),

c) ed e) in relazione all’art. 192 cpp criticando il rilievo probatorio dato dalla Corte di
merito alla presenza in loco dell’imputato e alla presentazione di una domanda di
sanatoria edilizia, osservando che l’interesse a sanare gli abusi è cosa ben diversa
dall’esserne il responsabile.
Il motivo è manifestamente infondato.
Essendo dedotto il vizio di motivazione si rende opportuno richiamare il principio
secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo
alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il
profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di
controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
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valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste
operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo
deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di
merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre
uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e

Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la
giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile
come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3,
Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite
n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso di specie, la Corte ha dato una spiegazione del tutto plausibile perché
ha tratto elementi di convincimento sulla base dello specifico comportamento
dell’imputato in relazione alla vicenda e li ha esplicitati attraverso passaggi
argomentativi immuni da vizi logici.
La critica tende invece ad una diversa rivisitazione del fatto e quindi *sollecita

ai

una attività preclusa in questa sede.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 606 cpp lett.
b), c) ed e) in relazione all’art. 161 cpp dolendosi dell’omesso avviso di rinvio
dell’udienza del 6.5.2011 per impedimento del difensore dovuto ad astensione
proclamata dalla classe forense. Tale avviso, a suo dire, spettava anche all’imputato
che, per la notorietà dell’astensione, pubblicizzata dai media, giustificatamente non
era comparso all’udienza.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di adesione del
difensore di fiducia all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, qualora si
prenda atto, in sua presenza, dell’assenza ingiustificata dell’imputato e se ne dichiari
la contumacia, disponendosi solo successivamente il rinvio per l’astensione del
difensore, l’avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell’imputato dichiarato
contumace, che è rappresentato per legge dal difensore, a nulla rilevando che
quest’ultimo, prima di dichiarare la sua astensione, in sede di verifica della
costituzione delle parti, abbia preannunciato, senza peraltro precisarle, eccezioni

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spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6,

relative alla citazione dell’imputato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37933 del 28/09/2010
Ud. dep. 26/10/2010 Rv. 248452; Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 15/04/2004 Ud.
dep. 13/05/2004 Rv. 228100; Sez. 3, Sentenza n. 5941 del 18/12/2000 Ud. dep.
13/02/2001 Rv. 218701).
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale situazione, come si evince
dal verbale di udienza del 6.5.2011, la cui consultazione è senz’altro consentita in
questa sede per la natura del motivo dedotto, che denuncia un error in procedendo:
l’imputato, che era senz’altro tenuto a comparire in udienza perché regolarmente

citato, venne dichiarato contumace in presenza del difensore, e solo
successivamente, venne disposto il rinvio dell’udienza per l’astensione della classe
forense.
2.5- 2.6 Col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 606 cpp lett. b), c), d)
ed e) in relazione agli artt. 157 e 160 cp: il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello
di non avere rilevato la prescrizione, senz’altro maturata in considerazione del fatto
che il reato doveva ritenersi commesso certamente in epoca anteriore a quella
dell’accertamento.
Analoghe considerazioni il ricorrente svolge con il sesto ed ultimo motivo.
Le due censure, da esaminare congiuntamente per l’identità del tema che
affrontano, sono manifestamente infondate.
I reati contestati sono tutti di natura permanente. In particolare, il momento
consumativo del reato di costruzione abusiva va individuato con l’ultimazione dei
lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture (Sez. 3, Sentenza n. 8172 del
27/01/2010 Ud. dep. 02/03/2010 Rv. 246221; Sez. 3, Sentenza n. 39733 del
18/10/2011 Cc. dep. 03/11/2011 Rv. 251424; Sez. 3, Sentenza n. 33013 del
03/06/2003 Ud. dep. 05/08/2003 Rv. 225553). E’ stato altresì affermato che il tema
di costruzione abusiva la permanenza del reato cessa con l’ultimazione dei lavori del
manufatto, quando la condotta antigiuridica dell’agente prosegua fino all’ultimazione
dell’opera ivi comprese le rifiniture, ovvero al momento della cessazione dei lavori,
quando vi sia stata l’effettiva interruzione dell’attività costruttiva sia essa volontaria,
da provare rigorosamente, o dovuta a provvedimento autoritativo (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 8352 del 05/07/1994 Ud. dep. 23/07/1994 Rv. 198703; Sez. 3,
Sentenza n. 5654 del 16/03/1994 Ud. dep. 12/05/1994 Rv. 199125; Sez. 6,
Sentenza n. 9617 del 01/09/1992 Ud. dep. 02/10/1992 Rv. 191853).
Quanto alle violazioni della legislazione antisismica in tema di contravvenzioni
antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha
natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il
responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non
termina l’intervento edilizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29737 dei 04/06/2013 Ud. dep.

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11/07/2013 Rv. 255823; Sez. 3, Sentenza n. 3069 del 05/12/2007 Ud. dep.
21/01/2008 Rv. 238629).
Il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, allorquando sia
realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie, di
edificazione di manufatto), è permanente e si consuma con l’esaurimento totale
dell’attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (Sez. 3, Sentenza n.
28934 del 26/03/2013 Cc. dep. 08/07/2013 Rv. 256897; Sez. 3, Sentenza n. 16393

Nel caso di specie, l’atto autoritativo che ha posto fine con certezza alla
permanenza delle violazioni è il sequestro del 23.1.2007 e dunque solo da quella
data la prescrizione (quinquennale) avrebbe dovuto iniziare a decorrere, non
risultando dimostrata una data anteriore. Tenuto conto del termine quinquennale
(trattandosi di contravvenzioni: cfr. artt. 157 e ss cp), al momento della pronuncia
della sentenza da parte della Corte d’Appello (23.9.2011) la prescrizione non era
ancora maturata.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass.
Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n.
32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000). La prescrizione quindi non può essere
rilevata in questa sede.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
Trattandosi di procedimento riguardante anche violazioni della normativa
antisismica, va disposta la prescritta comunicazione di cui all’art. 101 DPR n.
380/2001.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone
trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Puglia.
Così deciso in Roma il 30.1.2014.

del 17/02/2010 Cc. dep. 27/04/2010 Rv. 246758).

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