Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9233 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9233 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUARANTA ROSSANA N. IL 28/09/1959
avverso la sentenza n. 2982/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e
r,
P„et – Ca/y11,9
/
che ha concluso per

d,

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Gjpri”.0

.2.f202i1 ”

3,24/C

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma con sentenza 18.7.2012 ha confermato la
colpevolezza di Quaranta Rossana in ordine a violazioni della legislazione urbanistica,
antisismica e sulle opere in cemento armato osservando, per quanto ancora
interessa in questa sede, che la censura riguardante il mancato avviso al difensore
era infondata perché la nomina non risultava nel fascicolo e l’avere elaborato atti
nell’interesse dell’imputata non può considerarsi un fatto equipollente alla
dichiarazione di nomina, essendo ben possibile che l’avvocato in questione possa

avere espletato mansioni in sostituzione di altro avvocato con conseguente
inesistenza di obblighi di comunicazioni da parte della cancelleria.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato denunziando con unico motivo,
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cpp inosservanza dell’art. 415 bis cpp in
relazione all’art. 178 lett. c)- tAancata notificazione dell’avviso di conclusione delle
i
indagini preliminari al difensore nominato. Osserva in particolare che la Corte di
merito, in ordine alla eccezione, aveva motivato illogicamente sulla base di assiomi
congetturali senza rispondere alle specifiche censure. Rileva che l’avv. Tanzi , dopo la
notifica del decreto di convalida del sequestro, aveva depositato una memoria
difensiva e patrocinato gli interessi dell’indagata nel corso dell’udienza del 25.9.2007,
ricevendo anche avviso di fissazione dell’udienza relativa al procedimento cautelare.
Osserva inoltre che l’avv. Tanzi aveva redatto e depositato la lista testimoniale
difensiva per il giudizio di primo grado e che pertanto non poteva ritenersi né
sostituto processuale né difensore nominato ad hoc per la sola fase incidentale, ma
difensore per l’intero giudizio di merito
CONSIDERATO IN DIRITTO
La non manifesta infondatezza della censura – che pone una questione di diritto
relativa alla regolarità della nomina del difensore di fiducia – consente di rilevare la
prescrizione del reato di cui all’art. 44 lett. b) DPR n. 380/2001 e delle altre
contravvenzioni in materia antisismica e sulle opere in cemento armato.
La giurisprudenza di questa Corte individua, appunto, il momento consumativo
del reato di costruzione abusiva con l’ultimazione dei lavori, coincidente con la
realizzazione delle rifiniture (Sez. 3, Sentenza n. 8172 del 27/01/2010 Ud. dep.
02/03/2010 Rv. 246221; Sez. 3, Sentenza n. 39733 del 18/10/2011 Cc. dep.
03/11/2011 Rv. 251424; Sez. 3, Sentenza n. 33013 del 03/06/2003 Ud. dep.
05/08/2003 Rv. 225553).
E’ stato altresì affermato che il tema di costruzione abusiva la permanenza del
reato cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, quando la condotta
antigiuridica dell’agente prosegua fino all’ultimazione dell’opera ivi comprese le
rifiniture, ovvero al momento della cessazione dei lavori, quando vi sia stata
l’effettiva interruzione dell’attività costruttiva sia essa volontaria, da provare

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rigorosamente, o dovuta a provvedimento autoritativo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8352
del 05/07/1994 Ud. dep. 23/07/1994 Rv. 198703; Sez. 3, Sentenza n. 5654 del
16/03/1994 Ud. dep. 12/05/1994 Rv. 199125; Sez. 6, Sentenza n. 9617 del
01/09/1992 Ud. dep. 02/10/1992 Rv. 191853).
Quanto alle violazioni della legislazione antisismica in tema di contravvenzioni
antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha
natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il
responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non

11/07/2013 Rv. 255823; Sez. 3, Sentenza n. 3069 del 05/12/2007 Ud. dep.
21/01/2008 Rv. 238629).
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il sequestro – atto autoritativo certo che
ha posto fine agli interventi – è avvenuto in data 2.8.2007 e quindi il termine
massimo di cinque anni fissato per le contravvenzioni (artt. 157 e ss cp), non
risultando sospensioni, è venuto a scadere in data 2.8.2012.
Devono trovare applicazione i principi ribaditi dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. dep. 15/09/2009 Rv. 244274), secondo cui, in
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui
le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento.
Nel caso di specie, non ricorrendo le anzidette condizioni va senz’altro applicata la
causa estintiva restando logicamente assorbito l’esame della censura.
L’estinzione del reato travolge l’ordine di demolizione (Sez. 3, Sentenza n. 756 del
02/12/2010 Cc. dep. 14/01/2011 Rv. 249154; Sez. 3, Sentenza n. 10209 del
02/02/2006 Ud. dep. 23/03/2006 Rv. 233673). Esso va pertanto revocato.
Trattandosi di procedimento riguardante anche violazioni della normativa
antisismica, va disposta la prescritta comunicazione di cui all’art. 101 DPR n.
380/2001.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere I reati residui estinti per
prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione. Dispone trasmettersi copia della presente
sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Lazio.
Così deciso in Roma il 30.1.2014.

termina l’intervento edilizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29737 del 04/06/2013 Ud. dep.

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