Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9233 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9233 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVERE GIUSEPPE N. IL 18/02/1955
MERCURIO SEBASTIANO N. IL 12/02/1961
avverso la sentenza n. 5634/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/02/2013

1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giuseppe Volpe, per l’ inammissibilità del ricorso
di Bevere e per il rigetto del ricorso di Mercurio;
Udite le conclusioni del difensore dell imputato Sebastiano Mercurio, Salvatore Sorbello, che
ne ha chiesto invece l’accoglimento.
-1- Bevere Giuseppe e Mercurio Sebastiano, condannati con sentenza della corte di appello di
Milano in data 14/23.5.2012, il primo, alla pena di anni cinque,giorni 20 reclusione ed euro
25.000,00 per il delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico
dal Sud America in Italia di cocaina e di sei episodi di spaccio di stupefacente — capi 1, 5,6,7,9,11 e
12- , il secondo alla pena di anni otto,mesi due di reclusione ed euro 57.133,00 di multa per il
distinto,dal primo, delitto di associazione a delinquere finalizzato al traffico dall’ Olanda in Italia di
ingenti quantità di marijuana ed hshish e per ben 15 episodi di spaccio di stupefacente — capi
2,13,14,15,17,18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,31,33 e 34 — ricorrono avverso la predetta decisione,
intervenuta dopo l’annullamento con rinvio della pregressa decisione della corte di appello in data
29.9.2009 in forza della sentenza, datata 21.6/3.10.2011, della Sez. 6 della corte di Cassazione.
-2- L’annullamento, per Bevere Giuseppe, era intervenuto solo limitatamente alla aggravante di cui
all’art. 80 D.P.P. n. 309/1990, ritenuta dai giudici di merito in base alle dichiarazioni di un
coimputato, tale Figato, che riferiva genericamente di quantitativi di spaccio di circa Kg. 10, senza
però indicare se la quantità si riferiva a ciascun episodio di spaccio e senza indicazione del tipo e
della natura della droga acquistata. Con riferimento al coimputato Mercurio Sebastiano i giudici di
legittimità hanno ritenuto che per sette capi di imputazione- capi 18,23,24,30,31,33,34- la
responsabilità era stata ritenuta solo su base preventiva, mancando i necessari riscontri delle
chiamate in correità etti ritenendo erronea il principio considerato dai giudici di merito alla cui
stregua una volta che l’elemento di riscontro abbia riferimento ad alcuni solo episodi di spaccio la
regola turis varrebbe anche per gli altri episodi una volta che si sia accertata una continuità
cronologica e identiche modalità di esecuzione dei fatti ( in tal senso Sez. VI, 2.11.1998 Archesso
ed altri). La Corte di legittimità ha ritenuto che gli elementi indicati dai giudici di merito devono
essere implementati, per una ragionevole deduzione di responsabilità, dall’ ulteriore elemento
rappresentato dalla identità dei soggetti implicati nei singoli reati satelliti.
-3-La difesa di Bevere Giuseppe si duole, con l’ unico motivo di ricorso e richiamando l’ art. 606
comma 1 lett. b) c.p.p., dell’ erronea applicazione,ai fini della determinazione della pena, dell’ art.
81 cpv. c.p.: sarebbe stata erroneamente individuata la violazione più grave pregiudicando tra
l’altro l’ applicazione dell’ indulto ex 1. 31.7.2006. n. 241.
La difesa di Mercurio Sebastiano, sempre con un unico motivo di ricorso censura l’ attendibilità
intrinseca ed il contenuto indiziante della stessa chiamata di correo del coimputato Frigato e
denuncia ancora la mancanza di riscontri, per l’ episodicità delle telefonate tra il prevenuto e gli
altri correi in occasione delle singole condotte di spaccio, nonché per la mancanza di ruoli definiti e
costantemente rivestiti dalle stesse persone in occasione delle contestate condotte esecutive del
medesimo disegno criminoso..
-4- Entrambi i ricorsi non possono accogliersi per non essere fondati, a fronte del pieno rispetto dei
giudici del rinvio del dietum del giudice di legittimità. I giudici di merito, esclusa l’aggravante della
ingente quantità, hanno ritenuto di determinare, per Bevere Giiusppe, la pena base con riferimento
al delitto di spaccio contestato sub n. 12, ravvisando quel delitto come il più grave tra tutti gli
episodi di spaccio con riferimento a due parametri individuati,i1 primo, nella gravità delle condotte,
il secondo nell’entità delle somme di denaro trasportate dal prevenuto e da cedere ai venditori
stranieri, valutazione questa di esclusiva spettanza del giudice di merito, ove manifestamente non
illogica. Ora il motivo di ricorso tracima il confine segnato dalla corte di legittimità che ha
considerato ancora in possibile discussione 1 ‘aggravante della rilevante quantità dello stupefacente,
non certo temi relativi all’ individuazione del reato più grave tra la costellazione dei delitti avvinti
dal medesimo disegno criminoso. Ne consegue che la censura volta a parificare su uno stesso piano

2

tutte le cessioni di stupefacente ed individuare la pena base con riferimento al delitto posto in essere
in data che consentirebbe l’applicazione dell’ indulto ex 1. n 241/2006 si rivela generico,da un lato,
per non evidenziare i criteri di ragione capaci di evidenziare un vizio di legittimità nel discorso
giustificativo giudiziale, erroneo del tutto dall’altro, per proporre un criterio, quello del favor rei,
del tutto succedaneo alle valutazioni afferenti al giudizio in merito alla gravità delle imputazioni,
nuovo, infine, e come tale inammissibile, perché coperto dal giudicato parziale.
-5- Con riferimento alla posizione di Mercurio Sebastiano i giudici del rinvio si sono attenuti
rigorosamente, ai fini delle loro determinazione, ai criteri dettati dal giudice della legittimità. Il
rinvio ai giudici del merito concerneva solo il riesame degli episodi di spaccio contestati ai capi
18,23,24,30,31,33 e 34 in relazione non alla attendibilità intrinseca delle chiamate in correità , ma
solo in relazione all’ impegno, richiesto, di rinvenire i riscontri esterni delle dichiarazioni
coinvolgenti la responsabilità del prevenuto. Ne consegue allora che le critiche mosse dalla difesa
del prevenuto sulla attendibilità delle dichiarazioni del chiamante – coimputato Frigato Gabriele si
collocano in un campo ormai precluso alla rivisitazione della decisione. Si collocano invece in quel
campo , ma ne fuoriescono sotto altro aspetto, le osservazioni critiche in merito alla contestata
sussistenza dei riscontri, che invece vengono anche partitamente indicati dai giudici del rinvio.
Ora giudici di merito e del rinvio hanno congruamente desunto da una serie innumerevole di
conversazioni intercettate, una stabilità di rapporti tra il prevenuto ed il Frigato, dalle quali
emergeva che il primo, lungi da essere un occasionale procaciattore di stupefacenti per conto del
secondo, era il suo stabile fornitore, trattava costantemente con i fornitori olandesi, organizzava le
consequenziali importazioni in Italia per conto del Frigato, contrattava il prezzo della droga, ne
indicava i quantitativi, si avvaleva sempre il Mercurio, della collaborazione di altro coimputato
Vacirca Nello che sempre precedeva l’arrivo del corriere in Italia per assicurarsi della consegna
della droga da parte degli importatori olandesi. Non mancano di sottolineare i giudici di merito
che,anche se le conversazioni telefoniche non hanno specifico riferimento agli episodi di traffico
sopra indicati, da esse emerge la stabilità dei rapporti tra Mercurio Sebastiano ed i correi Vacirca,
Fumagalli e Frigato che programmano ed organizzano sempre future importazioni che ne attestano
la continuità, e non già la occasionalità e sporadicità dei rapporti. Ne consegue rispettato il criterio
segnalato dalla Corte di legittimità per l’attribuzione degli episodi di spaccio al Mercurio anche in
mancanza per ogni episodio di uno specifico riscontro costituito da una telefonata di riferimento:
continuità cronologica tra gli episodi di importazione, identità dei protagonisti principali delle
vicende in contestazione- Mercurio, Vacirca, Fumagalli e,- fino al suo arresto, Frigato- identità
delle modalità operative seguite dai correi, tutte circostanze che deporrebbero, secondo il
ragionamento dei giudici di merito, per il coinvolgimento del ricorrente in ciascuna delle
importazioni a cui avevano partecipato i correi sopra menzionati a lui legati da un rapporto
intersoggettivo unico e continuativo. A fronte di un siffatto ragionare e valutare, la difesa del
ricorrente svolge critiche che si calano su un piano di merito inconferente in sede di legittimità,
nella misura in cui, fermo il qualificato rapporto intersoggettivo come sopra evidenziato, sottolinea
la diversità di altri personaggi, con ruoli subalterni, che si aggiungono di volta in volta in occasione
delle singole importazioni. Non è ammissibile poi contestare la ritenuta aggravante dell ‘ingente
quantità dello stupefacente, perché la circostanza, anche se non ravvisata in relazione ad
imputazioni relativi a coimputati, è ormai racchiusa in un campo refrattario a censure critiche
perché costitutivo del giudicato parziale formatosi in seguito all’ intervento del giudice di
legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto,deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e, ciascuno. al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6.2. 2013

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