Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9231 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9231 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stefano Antonio, nato il 18 settembre 1987
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brindisi del 29 aprile 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 29/4/2015, il Tribunale del Riesame di Brindisi ha respinto l’istanza di
riesame ex art. 324 c.p.p. proposta, in data 26/3/2015, nell’interesse di Stefano
Antonio, indagato del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
(art. 4 L. n. 401/1989), avverso il decreto del P.M. del Tribunale di Brindisi, in data

agenti e ufficiali in servizio presso il Nucleo Operativo P.I. Guardia di Finanza di Brindisi,
e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
denunciando:
a) violazione dell’art. 355 c.p.p., con inefficacia del provvedimento di sequestro per
mancata convalida nei termini, atteso che nel provvedimento di convalida da parte del
Pubblico Ministero, notificato all’odierno ricorrente, manca qualsiasi indicazione relativa
alla data e all’ora del deposito di esso in Cancelleria;
b) violazione di legge, in relazione agli artt. 352, c. 1 bis, 354 e 355 c.p.p., atteso che il
Tribunale del Riesame ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla contestata
legittimità della perquisizione ed alla omessa adozione delle cautele volte a preservare
l’integrità della prova di natura informatica ed alle concrete ragioni del sequestro;
c)

violazione di legge, in relazione agli artt. 355 e 321 c.p.p., atteso che nella motivazione
“di maniera” il Pubblico Ministero non si esplicita la rilevanza probatoria dei beni in
sequestro, il vincolo pertinenziale rispetto alle condotte contestate, gli accertamenti
tecnici da esperire, sicché la misura appare adottata al solo fine di impedire all’indagato
di proseguire la presunta attività illecita, con chiara e diversa finalità preventiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il Tribunale del Riesame ha preso in considerazione, per
confutarli, gli elementi di valutazione prospettati dalla difesa dello Stefano circa il
dedotto mancato rispetto del termine previsto dall’art. 355, c.1, c.p.p., e ne ha dato
atto nella motivazione, evidenziando che il processo verbale di sequestro è stato
emesso il 12-3-2015, ore 12,30, che il relativo verbale è stato trasmesso al P.M. il 142-2014, ore 9,10, e che il P.M. ha emesso il provvedimento di convalida il 14-3-2015,
circostanza evincibile dall’avviso di deposito atti istruttori sottoscritto dalla Cancelleria
del P.M., e che il pieno rispetto del diritto della difesa è assicurato dal deposito del
verbale di sequestro e dalla possibilità offerta all’indagato di proporre richiesta di
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14/3/2015, con cui era stato convalidato il sequestro dei beni disposto il 12/3/2015 da

riesame da quando ha avuto conoscenza del provvedimento, e che quindi a nulla rileva
la circostanza che nel provvedimento di convalida da parte del Pubblico Ministero,
notificato all’odierno ricorrente, manchi qualsiasi indicazione relativa alla data e all’ora
del deposito dello stesso in Cancelleria (Sez. 3, n. 6114 del 20/01/2005, Rv. 231062).
E’ appena il caso di ricordare, a questo riguardo, che la verifica circa il rispetto del
termine di convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria può essere operata,
anche in caso di mancanza di attestazione di deposito da parte dell’ausiliario, con
riferimento ad altri dati formali, individuabili anche nell’avviso di deposito, che possono

(Sez. 2, n. 28671 del 28/05/2008, Rv. 240655).
Quanto al secondo motivo, in merito al difetto di motivazione del provvedimento di
convalida, si deve rilevare che per l’adozione del sequestro probatorio non è necessaria
la sussistenza di indizi di colpevolezza, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del
reato, giacché il sequestro probatorio viene disposto proprio per accertare in concreto il
reato astrattamente ipotizzato.
Questa Corte ha chiarito la necessità che il decreto di convalida sia corredato da una
motivazione idonea a dimostrare sia l’esistenza del presupposto del vincolo che la
finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti
imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali (Sez. U. n. 5876,
13/2/2004, Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241).
Ma al di là delle disomogeneità interpretative che si registrano rispetto alla motivazione
circa le finalità investigative cui il sequestro probatorio deve essere finalizzato, si può
affermare che il grado di approfondimento della motivazione sul punto dev’ essere
coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, ad ogni modo, adeguata
capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio
Laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri dell’evidenza,
l’onere motivazionale può ritenersi assolto anche attraverso il ricorso a formule
sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo ed il
corretto sviluppo dell’attività investigativa; viceversa, l’onere deve essere adempiuto in
modo più specifico ed approfondito, laddove il nesso non sia di immediata evidenza, in
quanto il vincolo riguardi beni che hanno un collegamento indiretto con il fatto per il cui
si procede.
Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio, il
rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato per cui si procede non
può essere sempre considerato in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire
rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i
fatti che, anche in forma indiretta, possono contribuire al giudizio sul merito della
contestazione (Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275).

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dare prova del momento temporale di emissione del decreto del Pubblico Ministero

Ed allora, il provvedimento di convalida del sequestro di cui qui si discute deve
considerarsi motivato – anche sulla base di quanto affermato dalla sentenza delle
Sezioni Unite del 13/2/2004, Ferrazzi – avuto riguardo alla circostanza che nel
provvedimento, sia pure in maniera sintetica, con riferimento ai fatti oggetto
dell’indagine (art. 4 L. n. 401/1989), si è fatto riferimento alle esigenze probatorie (… al
fine di procedere ad accertamenti tecnici di natura informatica per la ricerca di ulteriori
elementi utili alla ricostruzione dei fatti … sugli apparecchi elettronici già in uso
all’indagato, in quanto la rimozione del vincolo probatorio in atto comporterebbe …

irreparabile pregiudizio alla prosecuzione delle indagini …).
Questa Corte ha avuto modo affermare che dopo la convalida da parte del Pubblico
Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del
decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli), il Giudice
del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e
impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di
presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno
giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il
sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del
reato (Sez. U., n. 10 del 18/06/1991, Rv. 187861); di tale verifica il Tribunale ha dato
conto con la motivazione della sua decisione.
E’

appena

il

caso

di

ricordare

che

l’eventuale

accertata

illegittimità

della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose
costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere
di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle
modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente
all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente
enucleabili dal sistema, sicché, secondo quanto precisato da questa Corte, le
cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque
considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall’art.
354, c. 2, c.p.p. (Sez. 6, n. 6842 del 09/01/ 2004, Rv. 227880).
In merito alla mancata adozione di cautele nell’apprensione dei dati informatici, il
ricorrente non ha affatto confrontato e comunque non ha confutato l’affermazione,
contenuta nella impugnata ordinanza, circa l’insussistenza di specifiche esigenze legate
ad accertamenti tecnici di tipo irripetibile che, se del caso, troverebbero nell’art. 360
c.p.p. la propria disciplina.
Quanto al terzo motivo, va considerato che la finalità perseguita dalla misura cautelare,
come evidenziato dal Tribunale del Riesame, è quella di eseguire accertamenti di tipo
informatico sui beni sequestrati, e che essa ha reso necessario mantenere il vincolo del
sequestro sugli apparecchi elettronici già in uso all’indagato, altrimenti suscettibili di
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possibilità di alterazione di eventuali tracce del commissi delicti … con definitivo ed

alterazione con immediato definitivo ed irreparabile pregiudizio alla prosecuzione delle
indagini, per cui il richiamo della difesa del ricorrente all’art. 321 c.p.p. appare del tutto
non pertinente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.

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