Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 923 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 923 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

1) COSTANZO Antonio, n. Biancavilla (Ct) 9.9.1971
2) COSTANZO Simone, n. Tortorici (Me) 10.5.1981
avverso le ordinanze del Tribunale di Catania, Sezione Riesame n. 2264/13 e 2265/13 del
07/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso e i provvedimenti decisori impugnati;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. V. Scardaccione, che ha
concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con le ordinanze impugnate il Tribunale di Catania, Sezione Riesame ha parzialmente confermato quella emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 16/12/2013 con cui erano stati
disposti l’obbligo di dimora nei confronti di Costanzo Antonio e gli arresti domiciliari nei confronti di Costanzo Simone, entrambi provvisoriamente accusati del delitto di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990, attenuando il regime cautelare del primo mediante imposizione dello

Data Udienza: 25/11/2014

obbligo di presentazione periodica alla P.G. di cui all’art. 282 cod. proc. pen., annullando l’ordinanza impugnata concernente Costanzo Simone limitatamente ad un episodio delittuoso (capo d), ma confermandola in relazione agli altri tre episodi di detenzione di stupefacenti che gli
vengono ascritti ai capi a, b e c.
Previo rigetto di una preliminare eccezione d’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
ed ambientali disposte nella fase delle indagini preliminari, il Tribunale ha valorizzato proprio il
contenuto delle operazioni di captazione, ritenuto dimostrativo dei plurimi contatti intercorsi tra
i ricorrenti ed altre persone finalizzati alla gestione di un traffico al dettaglio di sostanze stupe-

modica quantità di hashish a carico di un minorenne che aveva riferito di averla acquistata da
tale Costanzo Giuseppe.

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, mediante unico atto d’impugnazione che ne accomuna le posizioni, le quali risultano, invece, distinte anche riguardo alle contestazioni provvisorie.
I ricorrenti deducono insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, asseritamente poggianti
in via esclusiva sugli esiti delle captazioni telefoniche od ambientali, ma in assenza di qualsivoglia sequestro di sostanze stupefacenti.
Deducono, inoltre – ripresentando l’eccezione già formulata dinanzi al Tribunale – l’inutilizzabilità dell’attività d’intercettazione, a causa del mancato utilizzo degli apparecchi di registrazione esistenti presso la Procura della Repubblica procedente, desunto dal fatto che le operazioni successive alla captazione delle conversazioni (tra cui la relativa trascrizione) è avvenuta
altrove e cioè presso l’organo inquirente delegato per le indagini.
Con un successivo motivo riguardante di nuovo entrambi i ricorrenti, si deduce infine vizio di
motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo apodittici i riferimenti
al pericolo di reiterazione nel reato e assente ogni valutazione critica degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.

1.1 Con riferimento alla dedotta eccezione d’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,
ne va rilevata l’inammissibilità, siccome esposta in forma dubitativa e come tale priva dei connotati di specificità richiesti dall’art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Secondo i ricorrenti, ‘quello che inficerebbe di utilizzabilità le preposte intercettazioni, è la insussistenza di ogni certezza in merito agli effettivi apparati utilizzati per la loro registrazione’;
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facenti, la cui esistenza era stata originariamente ipotizzata a partire dal sequestro di una

posto, infatti, che le operazioni di trascrizione dei dati è avvenuta sicuramente presso gli uffici
dell’organo di P.G. incaricato delle operazioni tecniche, ergo anche le antecedenti operazioni di
registrazione debbono ritenersi avvenute al di fuori degli uffici della Procura della Repubblica a
ciò deputati, in assenza di valida giustificazione al riguardo.
Appare, dunque, evidente che oggetto di censura non è una circostanza positivamente avveratasi, bensì il dubbio, per quanto plausibile, che essa possa essersi verificata e cioè un
evento ipotetico che come tale non può essere oggetto di alcun sindacato di revisione giudiziale.

indiziario, basato sui risultati delle captazioni telefoniche, ma asseritamente non riscontrato da
sequestri diretti di sostanze droganti a carico degli indagati.
Ora, a parte il fatto che l’origine delle indagini riposa proprio sul ricordato sequestro in data
29 marzo 2012 di una modica quantità di hashish ceduta a un minore da Costanzo Giuseppe,
va rilevato che il Tribunale ha fornito ampia ed esauriente spiegazione delle ragioni per cui ha
ritenuto che gli esiti delle intercettazioni telefoniche abbiano fornito dimostrazione dell’esistenza di una ramificata rete di persone dedite al traffico su scala locale (territorio dei Comuni
di Torrenova e San Marco d’Alunzio del circondario di Patti) di sostanze psicotrope, traffico
coinvolgente non solo i ricorrenti ma anche diverse altre persone, tra cui il citato Costanzo
Giuseppe, Latino Valerio, Mangano Cono, Sanfilippo Antonino e su tutti Conti Taguali Salvatore
che, siccome terminale di tale rete di persone, attirava l’attenzione degli inquirenti e la
concentrazione sulla sua persona delle operazioni tecniche di captazione.
E’ dal controllo del traffico telefonico del Conti Taguali che emergono elementi indiziari specifici riguardanti il ricorrente Costanzo Simone, presente nelle conversazioni intercettate il giorno
8 luglio 2012 e corresponsabile della fissazione di un appuntamento de visu con il primo cui
partecipava, però, materialmente Costanzo Antonio, previo incarico ricevuto sempre via
telefono dal complice.
Ciò premesso, l’interpretazione data dal Tribunale al compendio indiziario così descritto, posto in correlazione con i risultati investigativi concernenti il ricordato traffico di stupefacenti
avente come punto di riferimento il citato Conti Taguali Salvatore non si espone ad alcuna
forma di censura, costituendo logica deduzione di elementi di valutazione di significato piano e
insuscettibile di fraintendimenti.
Va, infatti, riaffermato il costante orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza
di questa Corte di Cassazione secondo cui in materia d’intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa
alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (ex plurimis, v. Sez. 6, sent. n.
11794 dell’11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).

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1.2 Appare manifestamente infondata la censura concernente la natura del compendio

1.3 II terzo motivo di doglianza soffre dello stesso difetto di genericità del primo e come tale
deve essere dichiarato inammissibile.
Esso è strutturato, infatti, in maniera unitaria (pag. 5 in fine e pag. 6 dei ricorsi), laddove il
Tribunale, se non altro perché espressosi con due distinte ordinanze, ha invece articolatamente
motivato la scelta del distinto regime cautelare in ragione, da un lato del ruolo secondario
svolto nella vicenda oggetto d’indagine dal Costanzo Antonio e dall’altro, del carattere seriale e
non occasionale della condotta, oltre che del precedente penale specifico per fatto commesso

2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende
che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25/1 /2014
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nell’ambito del medesimo contesto territoriale, riguardo al Costanzo Simone.

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