Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 923 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 923 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZEHIRI AHMED SAMIR N. IL 16/03/1969
avverso la sentenza n. 171/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in data 16 giugno 2010 dal locale Tribunale, appellata da ZEHIRI Ahmed Samir, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato continuato, commesso 1’8 aprile 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulle doglianze
dell’appello concernenti il risarcimento del danno.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come dell’avvenuto risarcimento non fosse
stata data prova alcuna, con ciò adeguatamente rispondendo alle doglianze dell’appellante, che
con il ricorso ripropone in termini del tutto generici la questione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.