Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 923 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 923 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANARO ALFIO MARIO N. IL 18/04/1955
avverso la sentenza n. 638/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Alfio Mario Panaro ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo
ha condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente eccepisce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per avere la
Corte territoriale confermato la condanna inflittagli in primo grado sebbene, per un verso, non
l’elemento psicologico del reato.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Sotto un primo profilo, stima il Collegio che le doglianze mosse dal ricorrente – ruotanti
intorno alla dedotta insussistenza dei presupposti del reato ex art. 337 cod. pen. – siano
generiche, là dove ci si limita a contestare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo
del reato, senza in effetti circostanziare le ragioni del denunciato vizio. L’evidenziata genericità
delle censure riverbera di per sé in termini di inammissibilità del ricorso (ex plurimis Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente sottopone allo scrutinio di questa Corte deduzioni che, oltre
ad costituire una sostanziale replica di quelle già sollevate in appello, sono proprie del giudizio
di merito, sollecitando una valutazione alternativa delle risultanze processuali, non consentita
dal disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. D’altronde, la Corte distrettuale ha bene argomentato le ragioni per le quali abbia ritenuto
integrata la fattispecie in contestazione, evidenziando – con considerazioni puntuali e
logicamente corrette – gli elementi di fatto che rendono non revocabile in dubbio la
consapevolezza del Panaro di trovarsi al cospetto di pubblici ufficiali (v. pagina 3 della
decisione in verifica).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016
vi sia prova della riferibilità dei fatti in contestazione all’imputato; per altro verso, faccia difetto