Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9229 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9229 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
FAVORIDO PAOLO N. IL 27/09/1967
avverso la sentenza n. 239/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/spntite le conclusioni del PG Dott. AcDo pot i (Armo ci

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44/”Ì”IA tA.< 744-sgst atC arpe( cduc 4 9.1 tats(0 MA. 04~ 1 pe).1*".2‹_ rui.• Data Udienza: 13/02/2014 Svolgimento del processo 1. - Con sentenza resa in data 13/6/2013 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia, sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell'imputato, ha applicato a Paolo Favorido, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di omicidio colposo commesso,ciin violazione delle norme sulla circolazione stradale, il 14 settembre 2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, rilevando come il giudice a quo avesse erroneamente trascurato l'applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222, commi 2 e 2bis cod. strada, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. 3. Ha depositato memoria il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Motivi della decisione 4. Il ricorso è fondato. In conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata, il giudice è tenuto a irrogare le sanzioni amministrative accessorie che dalla commissione del reato conseguano di diritto, come nel caso della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222 cod. strada, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981). Il divieto previsto dall'art. 445 cod. proc. pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., dev'essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 6, n. 3427 del 03/11/1998, P.g. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n. 7487 del 23/01/2002, P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, P.M. in proc. Augusto, Rv. 227910). 2 2011, essendone derivata la morte della persona offesa il 14 ottobre 2011. Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice a quo aveva ad oggetto il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, dal cui rilievo consegue, secondo quanto stabilisce l'art. 222 cod. strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il tempo ivi previsto. Avendo il giudice del Tribunale di Venezia integralmente omesso di provvedere all'applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione in esame, la sentenza impugnata dev'essere annullata in relazione a tale punto, con il concreto dei criteri di commisurazione dell'entità della sanzione, l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia. Così deciso il 13/02/2014 conseguente rinvio al Tribunale di Venezia, comportando, l'applicazione in

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