Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9227 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9227 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOTTOLA DOMENICO N. IL 24/07/1983
avverso l’ordinanza n. 1131/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
06/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
10e-sentite le conclusioni del PG 5AL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Palermo convalidava il decreto del Questore della stessa città con il quale era stato applicato
a MOTTOLA Domenico il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e
l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la durata di 5
anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in casa che in

MODENA e del PADOVA, incontratisi casualmente all’interno dei locali dell’Aeroporto Falcone e
Borsellino di Palermo, in vista del loro rientro nei rispettivi luoghi di residenza al termine delle
gare di campionato che avevano visto protagoniste le due squadre al cui seguito vi erano
alcuni sostenitori. In occasione di tali scontri, sfociati in una vera e propria maxi-rissa era
intervenuto in massa personale della Polizia di Stato che era riuscito a sedare a stento la rissa
violentissima scoppiata tra le opposte tifoserie.
2. Propone ricorso per cassazione MOTTOLA Domenico a mezzo del proprio difensore di
fiducia deducendo tre distinti motivi: con il primo la difesa lamenta la violazione di legge per
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo del
mancato rispetto dei termini riconosciuti all’interessato per apprestare le proprie difese: rileva,
in proposito, il difensore che al MOTTOLA era stato notificato il 4 febbraio 2014 – in riferimento
al medesimo episodio – provvedimento del Questore che il GIP competente non aveva
convalidato per “disguidi tecnici”; in realtà, afferma il difensore, il provvedimento del Questore
era stato trasmesso al GIP per la convalida privo di documenti e, dunque, dei requisiti minimi
perché potesse essere convalidato da parte del Giudice. Da qui la dedotta nullità del nuovo
provvedimento del Questore convalidato dal GIP e oggetto della presente impugnativa, in
quanto la reiterazione di tale provvedimento effettuata senza che ne sussistessero le ragioni,
stante la carenza del precedente provvedimento, comportava l’aggiramento delle disposizioni
in tema di rispetto del complessivo termine di 96 ore riservato al P.M. per la richiesta di
convalida, al GIP per la convalida, ed all’interessato per apprestare le proprie difese. Con il
secondo motivo la difesa lamenta l’inosservanza della legge penale sub art. 6 comma 2 della
predetta L. 401/89 e carenza di motivazione in ordine al disposto obbligo di presentazione alla
P.G.. A detta del difensore II provvedimento non conterrebbe alcuna indicazione esaustiva in
ordine ai presupposti della misura e, in particolare, circa la pericolosità del soggetto. Con il
terzo motivo la difesa lamenta il difetto di motivazione in relazione alla circostanza che il
Giudice nel convalidare il provvedimento questorile non aveva tenuto conto della memoria
difensiva tempestivamente depositata nell’interesse del MOTTOLA in occasione dell’originario
provvedimento del Questore poi non convalidato dal GIP.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1

trasferta. Il MOTTOLA era risultato coinvolto in accesi scontri tra opposti gruppi di tifosi del

1. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo afferente alla presunta violazione del
diritto di difesa va precisato in punto di fatto quanto segue. Il Questore di Palermo con
provvedimento del 31 gennaio 2014, notificato all’interessato il giorno 4 febbraio 2014 aveva
fatto divieto a MOTTOLA Domenico di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
ed imposto l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la
durata di 5 anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in
casa che in trasferta: tanto in dipendenza dì una rissa tra opposte tifoserie delle squadre di

Borsellino di Palermo lo stesso 31 gennaio 2014 in occasione del casuale incontro dei due
gruppi di tifosi al seguito delle rispettive squadre in vista del rientro nelle rispettive residente al
termine delle partite in cui quelle due squadre erano state impegnate. Il provvedimento del
Questore oggetto di specifica richiesta di convalida da parte del P.M. formulata il 6 febbraio
2014 non era stata convalidato dal GIP con decreto reiettivo dello stesso 6 febbraio in quanto
mancava a corredo degli atti una memoria difensiva presentata nell’interesse del MOTTOLA che
il P.M. non aveva trasmesso in uno alla richiesta. Il provvedimento del Questore veniva quindi
rinotificato al MOTTOLA in data 4 marzo 2014 alle ore 11,50 e, a seguito della richiesta di
convalida depositata dal P.M. il 5 marzo 2014 alle ore 9,30, il GIP del Tribunale di Palermo
emetteva il decreto di convalida il 6 marzo 2014, depositandolo alle ore 18,00.
2. Tanto precisato in punto di fatto, il primo motivo non è fondato. Il primo
provvedimento del GIP con il quale è stata rigettata la richiesta di convalida avanzata dal PM
non ha determinato alcuna preclusione nei confronti della successiva richiesta, poi accolta ed
oggetto di specifico gravame all’esame di questa Corte. Invero il provvedimento reiettivo è
stato adottato – come risulta dal testo del provvedimento compulsabile in relazione alla natura
del vizio denunciato costituente error in procedendo – in quanto il provvedimento questorile
era carente sul piano formale perché non era accompagnato dalla documentazione
giustificativa e da una memoria difensiva presentata nell’interesse del MOTTOLA.
2.1 Se, dunque, è pienamente condivisibile la caducazione di quel provvedimento sul
piano formale, ciò non significa che il provvedimento, completo degli allegati (come è poi
puntualmente avvenuto) potesse essere reiterato, posto che non era intervenuta una
delibazione nel merito del provvedimento del Questore. Ed altrettanto correttamente il P.M. era
facultato a richiedere la nuova convalida del provvedimento, adempimento verificatosi in piena
conformità ai tempi previsti dalla legislazione vigente: invero, rispetto alla notifica del
provvedimento del Questore avvenuta il 4 marzo 2014 alle ore 11,50, il P.M. ha formulato la
richiesta di convalida entro le 48 ore rispetto a tale notifica ed anzi, nel rispetto – peraltro non
necessario – delle 24 ore rispetto a tale evento, mentre il GIP ha effettuato la convalida nel
pieno rispetto del termine di 48 ore rispetto alla notifica del provvedimento amministrativo.
Sostiene il difensore che, così facendo, sarebbe stato aggirato il requisito temporale contenuto
nell’art. 6 comma 3 della L. 401/89, ma si tratta di una censura non condivisibile posto che la

calcio del MODENA e del PADOVA scoppiata all’interno dei locali dell’Aeroporto Falcone-

reiterazione del provvedimento era consentita in quanto nessuna delibazione nel merito era
stata effettuata dal GIP con il provvedimento del 6 febbraio di diniego della convalida.
2.2 In questi termini – e dunque nel senso della legittimità della reiterazione dell’atto
amministrativo e dell’apertura di una nuova procedura di convalida, distinta dalla precedente si è ripetutamente pronunciata questa Corte (v. Sez. 1^, 27.6.2000 n. 4080, Salamone, Rv.
216257; Sez. 3^ 26.10.2005 n. 43312, Giannini, Rv. 233122, Sez. 3^ 15.10.2009 n. 48156,
Corsi, Rv. 245604; e da ultimo Sez. 3^ 14.3.2012 n. 27309, P.M. in proc. Rodio, Rv. 252976,

provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di
accesso agli stadi, sempre che non sia intervenuta una decisione di merito). E a tali criteri
ermeneutici – che questo Collegio ritiene di condividere integralmente – si è sostanzialmente
attenuto il GIP della convalida. In altri termini, solo una decisione sul merito della richiesta di
convalida e di riflesso sul provvedimento questorile che ne costituisce l’indefettibile
antecedente, può costituire ostacolo alla riproposizione del provvedimento.
2.3 Ciò detto, è pacifico che questa seconda volta la sequenza procedimentale descritta
nella norma contenuta nel cit. art. 6 è stata osservata senza che si sia prodotta l’inefficacia del
provvedimento amministrativo comminata nella norma medesima.
3. Inoltre – diversamente da come sostenuto dalla difesa del ricorrente – stante la netta
distinzione ed autonomia tra le due procedure di convalida (la prima delle quali non esito
negativo per ragioni formali o comunque non di merito) il successivo provvedimento di
convalida oggi impugnato non incorre nel dedotto vizio di motivazione per la mancata
proposizione di memorie difensive, in quanto il MOTTOLA (o il suo difensore) avrebbe avuto il
preciso onere di ripresentare (o presentare

ex novo) la memoria difensiva che si afferma

essere stata prodotta in occasione della prima richiesta di convalida poi esitata negativamente:
ciò è tanto vero che nel provvedimento oggetto di esame si legge testualmente

“che

l’interessato non ha presentato, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni
al giudice pur in presenza di apposito avviso contenuto nel provvedimento del Questore” (pag.
2 del provvedimento di convalida del GIP). Tanto basta per ritenere infondato il terzo motivo
del ricorso afferente ad un presunto vizio di motivazione in realtà del tutto insussistente.
4. Con riferimento al secondo residuo motivo, osserva il Collegio che non sono condivisibili
le censure mosse all’ordinanza del GIP con riguardo alla motivazione che la sorregge ed alla
asserita inosservanza della legge penale.
4.1 Rileva il Collegio che, sulla base di un indirizzo ormai consolidato peraltro richiamato
dallo stesso ricorrente, che in sede di convalida del provvedimento del Questore
(provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, impone a taluno, ai sensi dell’art. 6
comma 2 della ricordata L. 401/89 art. 6, comma 2, l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o
comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive) il controllo di
legalità da parte del Giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti
l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli derivanti dalla
3

in cui viene evidenziato che nessuna disposizione di legge vieta la riproposizione del

circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza,
pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata
della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della
convalida (v. S.U. 27.10.2004 n. 44273, Rv. 229110; in senso analogo Sez. 3^, 15.4.2010 n.
20789, Beani, Rv. 247186). Con riferimento specifico al dato relativo alla pericolosità sociale
cui deve essere parametrata l’adozione di provvedimenti di natura compressiva della libertà
individuale, inoltre, il relativo giudizio prognostico deve essere formulato avuto riguardo alla
gravità dei fatti ed alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere (così ad es.
Sez. 3^, 2.10.2013 n. 12351, Antonello, Rv. 259147). E l’ordinanza adottata dal G.I.P. deve
dare adeguato conto di tali elementi, eventualmente avvalendosi di una motivazione per
relationem allorché comunque in essa si effettui il richiamo all’atto impugnato ed alla richiesta
del pubblico ministero.
4.2 Ora, in riferimento al caso in esame, il Giudice sia pure con motivazione sintetica, ha
dato conto della pericolosità sociale del MOTTOLA, anzitutto evidenziando che – sulla base dei
filmati che avevano ripreso la scena della rissa (e che per la loro chiarezza avevano consentito
l’identificazione della maggior parte dei partecipanti alla rissa) – il giovane era stato notato
prendere parte attiva agli scontri. Inoltre è stato dato atto della particolare violenza della rissa
che aveva causato diversi feriti anche tra le forze dell’ordine. Ancora, è stato dato atto delle
dimensioni della rissa (che aveva visto coinvolta una cinquantina di supporters delle due
squadre) che aveva creato pericoli concreti per l’incolumità non solo degli stessi partecipanti,
ma anche della Polizia intervenuta per placare gli animi e persino degli incolpevoli viaggiatori in
quel momento presenti all’interno dell’aeroporto e del tutto estranei alla rissa. Tali elementi
giustificano quindi pienamente la decisione del Questore avallata dal GIP in merito alla
insufficienza del semplice divieto di accesso agli stadi, osservandosi che il provvedimento del
GIP sotto tale specifico profilo non presenza alcuna carenza motivazionale né sul piano della
esaustività – ancorchè la motivazione è sintetica – né sul piano logico, proprio perché ancorato
a valutazioni concrete collegate alla estrema gravità del fatto e della condotta.
5. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il Co sigliere estensore

Il Presidente

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