Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9226 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9226 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTI PIETRO N. IL 18/03/1953
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE
avverso l’ordinanza n. 7/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. L ì/s – 0 1E0_0
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Data Udienza: 30/01/2014

2800/2013

1.Con ordinanza in data 8.11.2012 la Corte di appello di Salerno
respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da
Monti Pietro. Il medesimo era stato tratto in arresto il 26 ottobre 2001 dai
carabinieri a seguito del ritrovamento nel corso di una perquisizione domiciliare
di cocaina; convalidato l’arresto il medesimo era rimasto in carcere fino alla
sentenza di primo grado, di condanna, intervenuta il 17 aprile 2002, e
successivamente agli arresti domiciliari fino al 17 aprile 2003 quando la misura
veniva revocata. La sentenza di primo grado, di condazia, era annullata dalla
Corte di appello e nel nuovo giudizio il Tribunale di Noc t”flon sentenza del
15 febbraio 2008, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello riteneva che il ricorrente avesse dato causa alla
detenzione per colpa grave; riferiva che il Monti, in occasione di una
perquisizione domiciliare operata dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Nocera
Inferiore tentava di occultare un involucro di colore trasparente che deteneva
tra le mani, riponendolo sotto un bicchiere di plastica all’interno di un
mobile della cucina; la sostanza in sequestro, del tipo cocaina, suddivisa in due
pezzi risultava avere un peso netto complessivo di grammi 4,6749 con un
principio attivo del 64,2% pari a tre grammi di principio attivo puro”. Secondo
la Corte era stato “il comportamento sospetto dell’ indagato, già, peraltro,
recidivo e gravato da plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti, al
momento dell’intervento delle forze dell’ordine e la detenzione di un
quantitativo di stupefacente, suddiviso in due pezzi, a determinare
l’applicazione della misura cautelare. La stessa suddivisione della cocaina in
due quantitativi, corrispondenti a circa venti dosi medie singole mal si
conciliava con un acquisto della stessa finalizzato all’esclusivo consumo
personale ed in ogni caso non appariva tale da dimostrare, ” ictu oculi”, la
destinazione all’uso personale, Pur a prescindere dai prezzi di mercato dello
stupefacente lo stesso indagato dichiarava di aver acquistato la droga a
Napoli per un prezzo di circa di 500.000 lire, apparentemente compatibile con
le condizioni di reddito dell’indagato e del nucleo familiare, la cui unica entrata
era rappresentata dalla pensione di invalidità percepita dal figlio della Caputo
Annamaria. Siffatta circostanza ancor più induceva l’autorità inquirente a
ritenere la finalità illecita della detenzione, unitamente alla presenza
all’interno dell’appartamento di due persone, una delle quali gravata da
precedenti per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, estranee al nucleo
familiare del Monti. D’altronde era appena il caso di rilevare che lo stato di
tossicodipendenza, invocato nel corso dell’udienza di convalida tale da
giustificare l’esigenza di una siffatta scorta di cocaina non era stato mai
diversamente provato.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio riteneva che la condotta tenuta
dall’istante avesse svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore
l’autorità giudiziaria, determinando l’adozione ed il mantenimento del
provvedimento cautelare nel ragionevole convincimento della sua colpevolezza
e che sussistesse un evidente nesso di causalità tra tale condotta gravemente

a

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del
difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della
motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave dell’interessato;
rappresenta che fin dall’interrogatorio di garanzia il Monti aveva sostenuto che
la cocaina era destinata al suo uso personale, e che le persone trovate
nell’abitazione avevano chiarito la ragione, lecita, della loro presenza, secondo
quanto risulta dalla stessa sentenza di assoluzione; non è dunque corretta
l’ordinanza che ha ritenuto colposo il comportamento del ricorrente specie
perché non giustifica in cosa sarebbe consistita la colpa grave che ha
giustificato il protrarsi della detenzione fino al 17.4.2003.
3. Si è costituito in giudizio il ministero dell’Economia che resiste alla
impugnazione .
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. IV n.34662 del 2010 Rv..
248077) la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione
per ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di
tossicodipendente o di uso personale di sostanza stupefacente, ma ben può
essere ravvisata nella condotta di detenzione di sostanze stupefacenti,
allorché ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a
ritenere che la detenzione sia funzionale allo spaccio.
Un tanto non emerge o, comunque, non viene specificamente argomentato
nella fattispecie in esame dove è stata attribuita importanza decisiva al fatto
del possesso della sostanza stupefacente, ma non si è fornita alcuna
spiegazione in ordine al preteso contributo colposo dell’imputato con
riferimento all’oggetto specifico del
procedimento, non essendosi spiegato quali comportamenti concreti abbia
realizzato in guisa da indurre in errore l’autorità procedente circa la
detenzione della droga de qua ad uso non personale; il tentativo di occultare
la droga, in sé e da solo, non può concretizzare la colpa che in questa sede
può essere rilevante, trattandosi di condotta istintiva da parte di chi
comunque non ha agito conformemente alla legge; d’altro canto, si parla
genericamente, di “comportamento sospetto” da parte dell’ imputato e si fa
riferimento alla suddivisione della cocaina “in due quantitativi”, da ciò
desumendo la possibile destinazione allo spaccio ma non indicando perché
tale circostanza sarebbe stata invece incompatibile con l’uso personale;
inoltre, e specialmente, nessun cenno viene fatto alle ragioni che hanno
giustificato il mantenimento della custodia in carcere o agli arresti domiciliari
per un lungo periodo, anche dopo che l’imputato aveva fornito la sua versione

3

colposa e l’emanazione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

p.t.m.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di
appello di Salerno cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del
presente giudizio.

Così deciso il 30.1.2014

dei fatti e le persone presenti avevano reso testimonianza circa le ragioni
della loro presenza, scagionando il Monti. Di tali profili dovrà farsi carico il
giudice di rinvio approfondendo l’esame della situazione nel suo sviluppo
temporale e tenendo conto degli elementi definitivamente accertati dalla
sentenza di assoluzione, per stabilire se ed eventualmente fino a quando la
detenzione possa ritenersi giustificata dal comportamento colposo del Monti.
Si impone dunque l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio
per nuovo esame alla corte di appello di Salerno che valutare la complessiva
situazione tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Alla stessa corte si
rimette anche la determinazione tra le parti delle spese di lite.

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