Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9226 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9226 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRENTA MATTIA N. IL 21/12/1985
avverso il decreto n. 1130/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
05/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/senti1-6 le conclusioni del PG D_citt!

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Palermo convalidava il decreto del Questore della stessa città con il quale era stato applicato
a TRENTA Mattia il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e
l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la durata di 5
anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in casa che in

MODENA e del PADOVA, incontratisi casualmente all’interno dei locali dell’Aeroporto Falcone e
Borsellino di Palermo, in vista del loro rientro nei rispettivi luoghi di residenza al termine delle
gare di campionato che avevano visto protagoniste le due squadre al cui seguito vi erano
alcuni sostenitori. In occasione di tali scontri, sfociati in una vera e propria maxi-rissa, era
intervenuto in massa personale della Polizia di Stato che era riuscito a sedare a stento la rissa
violentissima scoppiata tra le opposte tifoserie.
2. Propone ricorso per cassazione il VALGIMIGLI a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo tre distinti motivi: con il primo la difesa lamenta la violazione di legge per
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo
dell’eccessiva compressione del tempo a disposizione dell’interessato per svolgere le proprie
difese: secondo la tesi della difesa il Giudice aveva depositato l’ordinanza il 5 marzo 2014 alle
ore 13,15, nel rispetto, quindi, del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del
provvedimento questorile all’interessato, effettuata il precedente 3 marzo alle ore 12,10, ma
non aveva osservato anche del termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta di
convalida da parte del pubblico ministero (avvenuto il 4 marzo precedente alle ore 13,50). Da
qui la lamentata violazione del diritto di difesa che si dice essere stato menomato per l’esiguità
del tempo a disposizione per esplicitare le proprie giustificazioni. Con un secondo motivo la
difesa lamenta inosservanza della legge penale sub art. 6 comma 2 della predetta L. 401/89 e
carenza di motivazione in ordine al disposto obbligo di presentazione alla P.G.. A detta del
difensore, il provvedimento non conterrebbe alcuna indicazione esaustiva in ordine ai
presupposti della misura e, in particolare, circa la pericolosità del soggetto. Con un terzo
motivo la difesa lamenta l’inosservanza della legge 241/90 e il correlato difetto di motivazione
in relazione alla circostanza che il Giudice nel convalidare il provvedimento questorile non
aveva tenuto conto del fatto che all’esito del giudizio per direttissima seguito all’arresto del
TRENTA il Giudice aveva applicato il DASPO giudiziario per la durata di tre anni, mentre il
Questore aveva – senza specifica motivazione – disposto la durata dell’obbligo di presentazione
per cinque anni ed il Giudice si era attenuto, senza alcuna motivazione, a tale termine.
3. Con memoria depositata il 21 maggio 2015 il difensore del ricorrente ha richiamato, a
sostegno del secondo e terzo motivo del ricorso, due decisioni di questa stessa Sezione
emesse, rispettivamente, nell’ambito del procedimento a carico di DIMIDDIO Dario (sentenza
1

trasferta. Il TRENTA era risultato coinvolto in accesi scontri tra opposti gruppi di tifosi del

del 13 maggio 2015R.G. 22368/14 non rrassimata) e del procedimento a carico di MALAGOLI
Alex (sentenza n. 3351 del 30 ottobre 2014, non massimata) afferenti alla medesima vicenda,
con le quali erano state annullate le ordinanze di convalida in punto di inosservanza dell’art. 6
comma 2 della L. 401/89 e in punto di motivazione sulla pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

del diritto di difesa, trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema
di rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del
provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni
agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del
contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento
questorile in oggetto, ha ribadito, fornendo così una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l’interessato la

“facoltà

di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per la convalida del provvedimento”,

la necessità che l’ordinanza di convalida del

G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente
dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che

“se il

pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del
Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve
ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa
(parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice
competente per la convalida del provvedimento”. (v. Sez. 3″ 11.12.2007 n. 2471, Castellano,
Rv. 238537). Entro quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante
– trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al
G.I.P. in caso di richiesta di convalida, e sarà, quindi, consultabile per esercitare il diritto di
difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante,
Sez. 3, 11.6.2013 n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv.
250372; idem 15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275).
2.

Ciò doverosamente precisato, occorre adesso verificare se, in aggiunta a questo

termine, o comunque all’interno di esso, ne debba essere poi garantito anche un altro – ad
esempio quello di 24 ore – decorrente dal deposito della richiesta di convalida nella cancelleria
del G.I.P. sì da affermare che questi non potrebbe emettere il provvedimento prima che lo
stesso tempo sia decorso. Ritiene in proposito il Collegio che tale secondo indirizzo – seppure
sostenuto in passato (così Sez. 3^, 8.4.2009 n. 17871, Maarouf, Rv. 243714;
Sez. 3^, 6.11.2008 n. 6224, Tonni, Rv. 242730) – non possa oggi essere seguito.
2.1 E’ stato in proposito evidenziato di recente (in termini Sez. 3^, 11.6.2013, Cesare,
cit.; nello stesso senso, Sez. 3^, 11.4.2013 n. 29760, Puggia, Rv. 255962) che questa
2

1. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, afferente alla presunta violazione

interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo,

“appare evidentemente fondarsi sul

presupposto che all’interessato non sia consentito accedere e vísionare il provvedimento
questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione
da parte del Questore, si trovi presso l’Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne
chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di
ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere
una sua giustificazione logica”.

Corte, cui questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui nel procedimento di
convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità
di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere
agli atti non solo, come ovvio, presso l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche
presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza di convalida (v. da ultimo, Sez. 3^,
22.2.2012 n. 7033 Lolo, Rv. 252035): tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la
garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento
questorile in oggetto presuppone la facoltà dell’interessato di interloquire e presentare le sue
deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione
posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all’atto
della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente dì
non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto
colpito dal provvedimento sia facultato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue
difese soltanto presso l’ufficio del Giudice. Ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude
che l’interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio
che lo riguarda (cfr. nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3^, 15.10.2009 n. 48155,
Pizzichino e altri, Rv. 245402 ed ancora nonché Sez. 3^ 15.6.2010 n. 27282, Casini, Rv.
247921 (con la quale è stata annullata l’ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il
rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all’interessato).
3. Anche il secondo motivo non è fondato: rileva il Collegio che sulla base di un indirizzo
ormai consolidato, richiamato dallo stesso ricorrente, in sede di convalida del provvedimento
del Questore (provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, impone a taluno, ai sensi
dell’art. 6 comma 2 della ricordata L. 401/89 art. 6, comma 2, l’obbligo di presentarsi ad un
ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), il
controllo di legalità da parte del Giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti
legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli derivanti
dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e
urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata
della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della

3

2.2 Senonché un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa

convalida (v. S.U. 27.10.2004 n. 44273, Rv. 229110; in senso analogo Sez. 3^, 15.4.2010 n.
20789, Beani, Rv. 247186).
3.1 Con riferimento specifico al dato relativo alla pericolosità sociale cui deve essere
parametrata l’adozione di provvedimenti di natura compressiva della libertà individuale, inoltre,
il relativo giudizio prognostico deve essere formulato avuto riguardo alla gravità dei fatti ed
alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere (così ad es. Sez. 3^, 2.10.2013
n. 12351, Antonello, Rv. 259147). E l’ordinanza adottata dal G.I.P. deve dare adeguato conto

relationem allorché

comunque in essa si effettui il richiamo all’atto impugnato ed alla richiesta del pubblico
ministero.
3.2 Ora, in riferimento al caso in esame il Giudice sia pure con motivazione sintetica, ha
dato conto della pericolosità sociale del TRENTA, anzitutto evidenziando che – sulla base dei
filmati che avevano ripreso la scena della rissa (e che per la loro chiarezza avevano consentito
l’identificazione della maggior parte dei partecipanti alla rissa) – il giovane era stato notato
prendere parte attiva agli scontri. Inoltre è stato dato atto della particolare violenza della rissa
che aveva causato diversi feriti anche tra le forze dell’ordine. Ancora, è stato dato atto delle
dimensioni della rissa (che aveva visto coinvolta una cinquantina di supporters delle due
squadre) che aveva creato pericoli concreti per l’incolumità non solo degli stessi partecipanti,
ma anche della Polizia intervenuta per placare gli animi e persino degli incolpevoli viaggiatori in
quel momento presenti all’interno dell’aeroporto e del tutto estranei alla rissa.
3.3 In ultimo non può non sottolinearsi la circostanza che il TRENTA, a riprova del suo
coinvolgimento diretto ed attivo nella rissa, è stato condannato dal giudice nell’ambito del
procedimento per direttissima di primo grado celebratosi nei suoi confronti (circostanza riferita
dalla difesa dello stesso ricorrente) a riprova, quindi, del fatto che al TRENTA era attribuibile
una condotta violenta, fonte di elevato pericolo per gli altri ed oltretutto ancor più
ingiustificabile in quanto verificatasi non in occasione diretta dell’incontro di calcio ma in
circostanze del tutto casuali che avevano visto la concomitante presenza in un territorio per
così dire, neutrale (Aeroporto di Palermo) di soggetti che dovevano rientrare nelle rispettive
residenze: circostanza che non ha fermato affatto le opposte tifoserie.
3.4 In relazione a tanto ritiene il Collegio di non poter condividere in questa sede le
argomentazioni sviluppate da questa stessa Sezione in diversa composizione in relazione al
ricorso proposto nell’interesse di DIMIDDIO Dario, stante, in quest’ultimo caso, un giudizio
sulla pericolosità in termini ben più generici rispetto a quelli formulati con riguardo al
VALGIMIGLI.
4. Infine il terzo motivo, in qualche modo collegato con il precedente è infondato, seppure
per ragioni leggermente diverse da quelle dianzi esposte. E’ vero che all’esito del giudizio
direttissimo il TRENTA è stato sottoposto anche al DASPO Giudiziario per la durata di tre anni;
ma ciò in relazione ad un ben preciso reato del quale egli si è reso responsabile (rissa

4

di tali elementi, eventualmente avvalendosi di una motivazione per

aggravata). Il provvedimento questorile può invece basarsi anche su condotte violente o anche
pericolose non strettamente sfocianti in un reato.
4.1 Ora il fatto che il provvedimento questorie preveda una durata maggiore non è
incompatibile con una eventuale più breve durata imposta dal giudice penale, essendo
strutturalmente diverso il DASPO amministrativo dal DASPO Giudiziario.
4.2 In particolare l’art. 6 comma 5 (riferito al DASPO amministrativo) prevede – per
quanto qui di interesse – che “Il divieto di cui al comma 1 [divieto di accesso a luoghi sede di

Polizia o altro Ufficio equivalente] non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a

cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione.
4.3 A sua volta lo stesso articolo, al comma 7 (riferito al cd. DASPO giudiziario) prevede
testualmente che “Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli

commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso
i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso
nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto
anni, e può disporre la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e’ immediatamente esecutivo. Il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta”.
4.4 Dalla lettura comparata del testo normativo emergono subito le differenze strutturali
tra i due provvedimenti. Mentre il primo (il cd. DASPO questorile) è un provvedimento avente
natura amministrativa ma giurisdizionalizzato in relazione al necessario controllo di legalità da
parte del Giudice, attraverso lo strumento della convalida, il secondo è un provvedimento di
pertinenza esclusivamente del giudice ordinario che consegue ad una pronuncia di condanna
per reati connessi a manifestazioni sportive; prevede una durata sia nel minimo che nel
massimo, maggiore (anche se dopo le recentissime modifiche avvenute con il decreto
dell’agosto 2014 il DASPO questorile può avere una durata di otto anni in casi particolari) e
vale tanto per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, quanto per l’obbligo
di presentazione in un ufficio o comando di polizia per un determinato periodo con eventuale
aggiunta di pena accessoria dell’effettuazione di attività socialmente utili per la collettività.
4.5 I presupposti e gli scopi dei due provvedimenti sono del tutto diversi. Ed ancora,
mentre il parametro di valutazione del Giudice nel caso disciplinato dall’art. 6 comma 7 è
ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e la norma non opera nel caso di sospensione
condizionale della pena e di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il parametro di
valutazione del Giudice nella ipotesi della convalida è costituito dalla pericolosità sociale del
5

manifestazioni sportive] e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 [presentazione all’Ufficio di

soggetto sulla base di criteri autonomi affidati alla valutazione dell’autorità amministrativa,
sulla base di un provvedimento motivato che può, o meno, essere condiviso dal Giudice.
L’indipendenza tra i due provvedimenti può ben giustificare quindi una diversa possibile durata
del divieto.
5. Nel caso in esame, correttamente, il giudice della convalida ha espresso un motivato
giudizio di pericolosità del TRENTA, tra l’altro avvalorato dalla intervenuta condanna del
giovane in sede penale che giustifica pienamente la diversa – e più lunga durata – del c.d.

6. Sulla base di tale considerazioni ritiene il Collegio di doversi discostare dai contenuti
della sentenza 3351/14 Malagoli richiamata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva,
in quanto il giudizio espresso con riguardo a tale soggetto effettivamente risultava molto
approssimativo sul requisito della pericolosità.
7. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il Coriigliere estensore

Il Presidente

DASPO questorile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA