Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9224 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9224 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Firenze
Nei confronti di
DE STEFANIS EMILIANO

n. il 17.05.1976

avverso la sentenza n. 4611/2012 del GUP del Tribunale di Pisa del
11.12.2012
Visti gli atti, la sentenza il ricorso
Udita in UDIENZA CAMERALE del 10 dicembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Nicola Lettieri che ha concluso per l’ annullamento dell’impugnata
sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

,

Data Udienza: 10/12/2013

FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre in
Cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Pisa, indicata in
epigrafe, ex art. 444 c.p.p. nei confronti di DE STEFANIS Emiliano in ordine al
reato di cui all’art. 589, 2° comma cod. pen..
Si denuncia violazione di legge per omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Osserva questa Corte che la doglianza è fondata

si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e
precisamente quanto segue.
Mentre nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della
patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80
ter, introdotto dall’art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle
modifiche al sistema penale, l’art. 222 del nuovo codice della strada le ha
riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.
Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art.
444 c.p.p., per il reato rubricato va disposta la sospensione della patente di
guida (Cassazione penale, sez. 4″, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione penale,
sez. 6^, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante; Cassazione penale, sez. 4^, 12
maggio 1995, n. 6437, Rossi; Cassazione penale, sez. 4^, 21 settembre
1995, n. 10102, Calevi; Cassazione penale, sez. 4^, 7 febbraio 1995, n.
1909, Licci; Cassazione penale, sez. 6^, 29 settembre 1997, Cardaropoli),
persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che,
una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà
detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata
dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4^, 27 marzo 1997, n. 3254).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria ospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 10 dicembre 2013.

In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida

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