Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9223 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9223 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

CALVANI Antonio, nato a Roma il 23\6\1969

avverso l’ordinanza del 3\6\2013 del Tribunale del
Riesame di Roma (nr. 1440\13),

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona
del dott. Oscar Cedrangolo, che chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Angela Porcelli, per il Calvani,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 13/11/2013

1. Con provvedimento del 13\5\2013 il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia emetteva
ordinanza coercitiva nei confronti di Calvani Antonio ed altri, imponendo l’obbligo
quotidiano di presentazione alla P.G., in relazione ai delitti di tentato furto aggravato
in danno dei passeggeri degli aerei in transito a Fiumicino.
Con provvedimento del 3\6\2013 il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riesame.
Osservava il giudice di merito che da una vasta indagine su aeroporti nazionali, partita
da quello di Lamezia Terme, era emerso che gli addetti al carico e scarico dei bagagli
sottraevano dagli stessi beni custoditi al loro interno. I fatti venivano commessi al
momento del carico o scarico delle valige, come accertato attraverso microtelecamere
posizionate all’interno della stiva di due aeromobili dell’Alitalia.
In particolare il Calvani era stato visto smistare delle valige verso l’interno della stiva
(invece di scaricarle), al collega Paparoni, per la loro apertura e la sottrazione di parte
del contenuto.
Riteneva il Tribunale che, nonostante l’indagato fosse stato sospeso dal servizio,
permanevano le esigenze cautelari, tenuto conto della natura temporanea del
provvedimento e della pericolosità dell’indagato, considerata la reiterazione delle
condotte e l’abilità mostrata, sintomo dell’abitualità nell’illecito.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta presenza dei gravi indizi di
colpevolezza, in quanto una volta attribuito al Calvani il ruolo di indicare al Paperoni i
bagagli da aprire, doveva essere dimostrato che effettivamente quest’ultimo li avesse
aperti o tentato di aprire. Di ciò non vi era traccia negli atti;
2.2. il vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Invero,
una volta ritenuto che il Calvani era coinvolto in un solo episodio, non poteva da ciò
trarsi il convincimento della abitualità della condotte e, quindi, della sua pericolosità e
del rischio di recidiva.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va osservato che le modalità delle
condotte descritte negli atti di indagine e riportate nel provvedimento del riesame,
non lasciano dubbi sulla configurabilità del delitto tentato contestato. Invero il Calvani
ed il suo complice Paparoni, invece di procedere alle semplici e lineari operazioni dello
scarico dei bagagli, avevano provveduto ad organizzarsi nel modo che segue : il
Calvani all’atto dello scarico selezionava alcuni bagagli che smistava al Paparoni che,
allocatosi in fondo alla stiva, provvedeva ad aprirli ed ispezionarli. Tale ricostruzione
dei fatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’indagato, non costituisce
una mera congettura, ma è frutto di un logico ragionamento, che vedrebbe altrimenti
la irrazionalità di tutti gli atti compliti dai due lavoratori, se non fossero stati finalizzati
alla commissione di furti.
Vero è che, come rilevato dalla difesa, allo stato non è provata la asportazione di beni,
ma ciò non incide sulla tipicità della condotta, in quanto l’eventuale mancata
asportazione, non è frutto di una libera scelta, ma determinata dall’intervento di
fattori esterni quali l’assenza di beni con capacità attrattive per i due dipendenti
infedeli.
3.2. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che in sede di giudizio di
legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti
minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e
non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del

2

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa
valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.
Nel caso di specie il giudice di merito ha evidenziato come la abilità e sistematicità con
la quale il Calvani (ed il suo complice) avevano operato, era sintomatica di una
abitudine alla commissione di analoghi illeciti, che palesavano una concreta
pericolosità sociale dell’indagato ed il pericolo di reiterazione delle condotte.
La non manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza sul punto, la rende
incensurabile in questa sede di legittimità.
Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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