Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9221 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9221 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Genova :
nei confronti dell’imputato :
CAMBI Oliver Jean, nato nel Principato di Monaco il 7\8\1981
avverso la sentenza del 18\2\2013 del G.I.P. del
Tribunale di Sanremo (nr. 75\2013),

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona
del dott. Eduardo Scardaccione, che chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 18\2\2013 il G.i.p. del Tribunale di Sanremo applicava, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., a Cambi Oliver Jean la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione = di
multa (pena sospesa), concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito, per il
delitto di cui all’art. 589, co. 2°, c.p. per omicidio colposo in danno di Passet Tristan
Gaston commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (acc. in
Sanremo il 5\8\2012).

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che in tema di
patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con
la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento
nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti
applicata una pena illegale (Cass. VI, 14\10\2003, n. 38943. rv. 227718; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 28427 del 12/03/2013 Cc. (dep. 01/07/2013), Rv. 256455).

In sostanza la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’accordo delle parti sulla
pena non può essere oggetto di recesso, sicché è inammissibile l’impugnazione del
Procuratore Generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo,
non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la
sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un
potere che non spetta alle parti (ex plurimis, Cass. II, 30\1\2006, n. 3622, rv. 233369).
Nel caso di specie, nel concordare la pena, sono state riconosciute le attenuanti
generiche, non solo sulla base della valutazione dell’incensuratezza dell’imputato,
bensì anche per “al fine di meglio adeguare la pena alla reale gravità del fatto”.
In sostanza, ratificando l’accordo, il giudice di merito, nel concedere le attenuanti
generiche ha fatto un implicito riferimento al n. 1 (modalità dell’azione) e n. 2
(gravità del pericolo e dell’offesa) dell’art. 133 cod. pen.
Pertanto il giudice, non solo ha valutato la limitata personalità criminale del Cambi
(attestata dall’incensuratezza), ma ha anche valutato la oggettiva limitata offensività
della condotta.
Ne consegue che nessuna violazione dell’art. 62 bis cod. pen. si è maturata e,
pertanto, la pena applicata non è illegale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Consigliere estensore

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Genova, lamentando l’erronea applicazione della legge penale, avendo il
giudice di merito concesso le attenuanti generiche senza una adeguata motivazione.

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