Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 922 del 06/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 922 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ALARBI AZDINE N. IL 10/12/1978
avverso l’ordinanza n. 2099/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
Data Udienza: 06/11/2012
Considerato che:
Alarbi Azdine, (imputato dei reati di cui agli artt. 337, 582-585, 624 bis e 629, 628
comma 2 n. 2 cod. pen.) ricorre avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del
20/10/2011 con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello, per mancata indicazione dei
motivi, proposto avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova in data 20/01/2009,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b; deduce l’ignoranza della
riservato al difensore.
Il ricorso, anche in questa sede, è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c),
in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, lì 6 novembre 2012
Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli
residente
‘beim Carmenini
legge processuale a ragione della omessa specificazione dei motivi di appello, che aveva