Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 922 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 922 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTTI ANDREA N. IL 07/08/1963
avverso la sentenza n. 4710/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Andrea Cotti ricorre per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia,
contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 dicembre 2015, che,
confermando quella resa dal locale Tribunale, ha condannato il prevenuto alla pena
di sei mesi di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 6.840,00 di multa.
Si è in tal modo ritenuto che l’imputato, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, abbia forzato il posto di controllo dei Carabinieri, e
opponendosi agli accertamenti di rito, si sia dato alla fuga a bordo di autovettura che
egli guidava pur avendo in corso la sospensione della patente ritiratagli, in

pen.; art. 218, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992).
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della norma processuale
(artt. 601, 178, 180, 182 cod. proc. pen., in relazione all’art. 157, comma 8-bis, cod.
proc. pen.) e nullità della sentenza impugnata (art. 185 cod. proc. pen.).
La Corte territoriale aveva ritenuto la validità della notifica della citazione per il
giudizio di appello, che era stata effettuata per le modalità di cui all’art. 157, comma
8-bis, cod. proc. pen. nonostante la dichiarazione di domicilio resa nel dibattimento

di primo grado dall’imputato e ciò nell’apprezzato difetto di allegazione
dell’interruzione del rapporto fiduciario del difensore con il proprio assistito.
In tal modo la Corte di merito avrebbe mancato di fare corretta applicazione dei
principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità che qualifica come
affetta da nullità generale a regime intermedio, la notifica in siffatti termini eseguita
in presenza di una rituale elezione di domicilio dell’imputato.
Con il secondo motivo, a definizione del quale si chiede annullamento senza
rinvio per maturata prescrizione, si denuncia l’irrituale acquisizione di una prova per
violazione degli artt. 63 e 514, comma 2, cod. proc. pen., e comunque la manifesta
illogicità della motivazione ed il travisamento.
Risultava sentita infatti quale testimone persona a carico della quale erano
emersi indizi di reità nel corso dell’esame.
Era stato ritenuto integrato il reato di cui all’art. 337 cod. proc. pen., muovendo
i giudici del merito dalla fede privilegiata di un verbale di p.g. mai acquisito agli atti
del processo e comunque da un formulato giudizio di particolare affidabilità del teste
escusso, operante di p.g. che aveva attuato il posto di blocco, estremo, invece, da
rimeditare. Del racconto del prevenuto si era poi data una incoerente lettura che non
teneva conto dello stato dei luoghi.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e
vizio di motivazione per mancata concessione della sospensione condizionale della
pena e della non menzione.
Sono state depositate due memorie dal difensore del prevenuto a sostegno del
primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non offre ragionata critica
agli argomenti sul punto sviluppati dalla Corte di appello che congruamente e
correttamente motivando dalla norma, in adesione alla giurisprudenza di legittimità,

precedente contesto, per guida in stato di ebbrezza alcolica (artt. 81 cpv, 337 cod.

ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di nullità, in difetto di immediata
dichiarazione del difensore all’autorità procedente di interruzione di ogni fiduciario
rapporto con l’imputato (Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527).
Nel resto i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati,
sconfinando il sindacato che si vorrebbe per gli stessi attribuire a questa Corte, nel
merito.
Né del procedimento di ricostruzione dei fatti osservato in grado di appello, i
motivi riescono ad evidenziare manifeste illogicità o, ancora, nullità per cattivo
governo degli esiti della prova.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 2.000,00
(duemila) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 01/12/2016

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del

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