Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9219 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9219 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
HAMMAMI Wissen, nato in Tunisia il 7\1\1984

avverso l’ordinanza del 27\10\2011 della Corte di
Appello di Firenze (nr. 35\2011),

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona
del dott. Giovanni D’Angelo, che chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con ordinanza del 27\10\2011 la Corte di Appello di Firenze, rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Hammami Wissem.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che
sussisteva la colpa grave del ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione patita.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge.

1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che “In tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto
sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p., giacché l’unica deroga a
tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma primo, c.p.p. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass.
Sez. Un., 34535\01, Petrantoni; Cass. III, 42737\08, Marino).

Irrilevante è che la firma in calce al ricorso sia stata autenticata dal difensore. Questa
Corte ha infatti ha stabilito che “Il ricorso per cassazione contro la decisione della
Corte d’appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve
essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo” (Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 41636 del 03/11/2010 Cc. (dep. 24/11/2010 ) Rv. 248449). A ciò deve aggiungersi la
circostanza dirimente che l’autentica è stata apposta da difensore non cassazionista.
Ne consegue, per quanto detto, la inammissibilità del ricorso.
A norma dell’articolo 616 c.p.p., va disposta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende
della somma di euro 500= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500= in favore della cassa delle ammende.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Consigliere est sore

Il Pre idente

CONSIDERATO in DIRITTO

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