Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9218 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9218 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DIAW CHEIKH N. IL 25/03/1948
avverso la sentenza n. 2138/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c ile, l’Avv
Uditi difensor vv.

Data Udienza: 05/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in
data 29.03.2012 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Albenga,
aveva proceduto alla condanna relativamente al delitto di ricettazione, ex art. 648/col!
c.p. , in relazione alla ricezione e detenzione per la vendita di numerosi capi di
abbigliamento, recanti il marchio contraffatto di note case produttrici; fatti del
09.07.2002;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza per avere ritenuto il reato ex art. 648 cp, laddove la
ricettazione doveva ritenersi assorbita nel reato ex art. 474 cp (già dichiarato prescritto)
stante il principio di specialità;
-al riguardo il ricorrente richiama l’analogo principio affermato da questa Corte di
cassazione, sez.V, con la sentenza n. 28443/2009, laddove si è affermato che il reato
di introduzione nello Stato o di messa in circolazione di monete false, da parte di chi
non ha concorso nella falsificazione, non concorre con quello di ricettazione, che resta
in esso assorbito per il principio di specialità. ( Cassazione penale, sez. V, 24/04/2009,
n. 28443 )
-a parere del ricorrente il principio potrebbe applicarsi anche all’ipotesi di concorso tra
gli artt. 474 e 648 cp, attesa la sostanziale identità delle situazioni tutelate ;
-al riguardo, sarebbe da rivedere l’orientamento espresso in senso contrario da questa
Corte nella sentenza n. 22779/2011;
2.2)-Come secondo motivo , il ricorrente lamenta che a seguito del proscioglimento dal
reato ex art. 474 CP (capo b) per intervenuta prescrizione, la Corte di appello non abbia
eliminata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevista
dall’art. 475 CP ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1)-La Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, ha più volte affermato il
principio per il quale è ravvisabile il concorso tra il reato di introduzione nel territorio
dello Stato e commercio di prodotti con marchi e segni contraffatti (art. 474 c_p.) e
quello di ricettazione (art. 648 c.p.). ( Cassazione penale, sez. II, 07/05/2009, n. 36470 )
3.2)-L’acquisto di oggetti con marchi contraffatti, nella consapevolezza della
contraffazione, integra gli estremi della ricettazione , essendo la contraffazione
inequivoco indice della provenienza da delitto del bene.

1

DIAW CHEIKH

-Tra i reati di ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato e commercio di
prodotti con marchi e segni contraffatti non esiste rapporto di specialità perché le
condotte si offrono in rapporto di sostanziale alterità.

13)-Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale in relazione alla violazione
amministrativa di cui all’art. 1, comma 7, dl. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con
modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, nel testo successivamente modificato dalla
1. 23 luglio 2009 n. 99, con riferimento, tuttavia, solo al caso dell’acquirente finale, e
per il quale si è posto il problema dell’attribuzione all’art. 1, comma 7, dl. 14 marzo
2005 n. 35 e successive modifiche, della qualità di norma speciale rispetto non solo alla
disposizione di cui all’art. 712 c.p., ma anche con riferimento alla fattispecie delittuosa
della ricettazione di cui all’art. 648 c.p.. ( Cassazione penale, sez. Il, 28/09/2011, n.
36766 )
3.4)-11 contrasto è stato risolto dalle SS UU penali di questa Corte nel senso di
ritenere più aderente alla volontà del legislatore l’esclusione di sanzioni penali per
l’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti o comunque di origine e provenienza
diversa da quella indicata e di ritenere pertanto l’art. I, comma 7, dl. 14 marzo 2005 n.
35 e successive modificazioni , norma speciale rispetto non solo alla disposizione di cui
all’art. 712 c.p., ma anche con riferimento alla fattispecie delittuosa della ricettazione di
cui all’art. 648 c.p..
3.5)-Nella specie tuttavia tale principio non risulta applicabile posto che dalla stessa
imputazione: -capi A) e B)- emerge che il ricorrente aveva proceduto all’acquisto dei
numerosi prodotti con marchi contraffatti allo scopo di detenerli per la vendita, sicché
resta del tutto esclusa l’ipotesi che l’acquisto sia stato compiuto nella qualità di
acquirente finale.
3.6)-13e1 tutto infondata è poi la tesi della estensione all’ipotesi in esame del principio di
cui alla richiamata sentenza : -Cass. pen. sez., 24.04.2009 n. 28443-, atteso che in
quella decisione si è posto in evidenza come l’illecito descritto dall’art. 453 c.p.p., n. 3,
riguardante la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione, detenga
monete contraffatte di concerto con l’autore di essa o con un intermediario, già reca nel
novero dei suoi elementi costitutivi quelli propri del delitto di ricettazione, elementi che,
invece, non ricorrono a carico di colui che, consapevole della provenienza delittuosa ex
art. 473 c.p., acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li
detiene per porli in vendita.
-Invero, la condotta prevista dall’art. 648 c.p. e dall’art. 474 dello stesso codice non
hanno elementi in comune, posto che Part. 474 c.p. non contempla affatto i momenti
dell’acquisto, della ricezione e dell’occultamento di cose mobili provenienti da delitto o
della intromissione per farle acquistare, ricevere ed occultare, che rappresentano invece
le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, e quindi, non può
essere allo stesso riconosciuto il carattere di norma speciale rispetto al delitto previsto
dall’art. 648 c.p. ( Cassazione penale, sez. II, 18/12/1998, n. 1331 )

2

-Stante la diversa obiettività giuridica non può farsi ricorso al criterio della consunzione
e neppure a quello dell’antefatto non punibile perché non è ravvisabile una progressione
a minori ad maius in quanto nella specie la ricettazione, che è più grave, verrebbe a
costituire l’antefatto rispetto all’altro reato, meno grave. ( Cassazione penale , sez.
0.5 febbraio 2001. n. 388)

-La natura di pena accessoria della pubblicazione della sentenza nel caso di condanna
per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 CP deriva dalla lettera dell’art. 475 CP e il
principio sopra espresso è aderente al testo dell’art. 20 c.p., secondo cui le pene
accessorie (ivi compresa la pubblicazione della sentenza penale di condanna)
«conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa», nel senso che « gli
effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione né indica
il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che
pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano
per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna» .( Sez. un ,
20 aprile 1994, Volpe )
3.3)-Segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria
della pubblicazione della sentenza che elimina.
3.4)-11 parziale accoglimento del ricorso comporta l’esclusione della condanna alle
spese del giudizio.
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della
pubblicazione della sentenza che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso
Così deliberato li 5 dicembre 2012
Il Consigliere Es.. nsore
Dott. D
nic’ -ntile

Il Presidente
ott. Ciro Petti
?

3.2).11 secondo motivo è fondato atteso che le pene accessorie, nelle quali rientra la
pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come
effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 c.p., con la conseguenza che non possono
essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato anche se pronunciato a
seguito di estinzione del reato per prescrizione. ( Cassazione penale, sez. II,
03/03/2005, n. 11033 )

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