Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9217 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9217 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BA1OLA GIOVANNI N. IL 17/01/1956
avverso la sentenza n. 345/2008 GIUDICE DI PACE di LATINA, del
18/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile Avv
Udit i difensor Avv

Data Udienza: 23/11/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 Giudice di pace, all’udienza del 18.10.2011 condannava :
BAIOLA GIOVANNI
ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 633 e 637 CP perché attraversando la
rete metallica che divide il terreno dell’imputato da quello di Bianchi Ottorina ed
invadendo arbitrariamente il fondo di proprietà di quest’ultima, a fine di profitto
occupava detto terreno con la propria carriola; fatti del 04.03.2006;
Il Giudice di pace osservava che l’imputato e la persona offesa sono confinanti e
che l’imputato, in sede dibattimentale aveva ammesso il fatto con la precisazione
di non avere tagliato la rete ma di avere solo ripristinato un vecchio cancello ,
aggiungendo di avere agito nella certezza che quella parte di suolo fosse di
proprietà della moglie Marcelli Stella;
il Giudicante rilevava che la questione civilistica sottesa alla vicenda non poteva
avere rilievo nel giudizio penale poiché il processo civile era ancora in corso e,
ritenuta la prova del fatto e dell’elemento intenzionale, condannava l’imputato per
i reati a lui ascritti, unificati con il vincolo della continuazione, irrogando la pena
pecuniaria di C 600 di multa oltre le spese processuali.
Il Baiola impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Latina che, con
ordinanza del 18.10.2011, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte di
cassazione stante la inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace che
comminano solo la pena pecuniaria.
MOTIVI
2.1)-Nei motivi di appello il Baiola deduce l’inesistenza dell’elemento
soggettivo del reato rilevando che risulta provato in giudizio il contenzioso
civile che oppone le parti sulla proprietà del terreno;
il ricorrente ne deduce l’inesistenza del dolo specifico richiesto dalla norma
avendo egli agito nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto;
2.2)-A parere del Baiola mancherebbe anche la prova dell’elemento oggettivo del
reato posto che non vi era stato alcun taglio della rete metallica ;
2.3)-In via subordinata il ricorrente deduce che la pena è stata irrogata in misura
eccessiva in violazione dei criteri di cui all’art. 133 CP;
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono infondati.
3.1)-La giurisprudenza sul reato ex art. 633 cp, anche di questa sezione, è
concorde nel ritenere che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o
edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui
di cui non si abbia il possesso o la detenzione; la norma di cui all’art. 633 c.p.,

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
Sentito il Difensore, Avv. M.C. Belli , che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio osservando, per
un verso, che il contenzioso civile tra le parti non aveva rilevanza essendo
ancora pendente il giudizio e , per altro verso, che andava considerata la
situazione di fatto da cui emergeva la arbitrarietà della condotta del Baiola che
aveva occupato il terreno senza averne il possesso , tanto che per entrarvi aveva
dovuto tagliare la rete di recinzione apposta dalla parte offesa Bianchi Ottorina.
E’ noto infatti che per la configurazione del reato è necessario che l’invasione sia
arbitraria, che avvenga dunque in assenza di autorizzazione o di consenso da
parte del soggetto titolare del potere di godimento ;
l’esistenza della rete di recrsione ed il contenzioso che opponeva le parti
escludevano in radice l’autorizzazione all’ingresso, sicchè la condotta
dell’imputato, pur se sostenuta dall’intima convinzione della proprietà del bene in
capo alla moglie , restava del tutto arbitraria e certamente finalizzata all’invasione
al fine specifico di una duratura occupazione, atteso che egli ha reiterato più volte
la condotta di deposito del proprio attrezzo agricolo nel fondo controverso al di
là del varco creato nella rete di recisione.
Quanto ai motivi sulla prova va rilevato che il Baiola si limita a censurare
genericamente gli elementi di fatto valorizzati dal Giudicante , trascurando di
considerare che la motivazione menziona congruamente e significativamente dei
precisi elementi probatori , quali i rilievi fotografici, la deposizione del teste
Pietrosanti e l’annotazione di servizio dei carabinieri intervenuti sul posto.
Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua
perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della
quale le deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su
interpretazioni alternative delle prove già analizzate dai giudici del merito,
interpretazioni che, se ben motivate come nella specie, risultano non censurabili
in questa sede ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la
propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale
istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di
comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in
modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni
a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255

2

infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto
e la cosa, per cui può escludersi la sussistenza del reato solo ove il soggetto sia
entrato legittimamente in possesso del bene. ( Cassazione penale, sez. Il,
02/12/2009, n. 49567 -conforme: Cassazione penale, sez. 11, 01112/2005, n.
2337)

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) e.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi
della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e
valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili .

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato in Roma il 23 novembre 2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Do
entile

Il Presidente
Ciro

Ai sensi dell’art. 616 e.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento ; nella specie ricorrono giusti motivi per escludere la
condanna alla penalità dell’ammenda;

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