Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9213 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9213 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLO RAFFAELE N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 16383/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Gen terale in persona del Dott. C– 5 2- -et)(11t2k,
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

,z1.7

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 24 gennaio 2014 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di quella città il 15
ottobre 2012 nei confronti di PICCOLO Raffaele imputato del reato di cui all’art,. 74 del D.P.R.
309/90 (associazione per delinquere finalizzata alla cessione illecita di sostanze stupefacentifatto commesso in Trentola Ducenta e Osimo dal 2008 all’agosto 2009), rideterminava la pena
originariamente inflitta al PICCOLO nella misura di anni otto di reclusione, confermando nel

1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, deducendo due
specifici motivi afferenti al trattamento sanzionatorio: con il primo lamenta la manifesta
illogicità della motivazione e la sua insufficienza in relazione alla mancata concessione, nella
sua massima estensione, della speciale attenuante di cui all’art. 8 della L. 203/91 in relazione
al grado di collaborazione prestato all’A.G. consistente nella rivelazione non solo dei nomi di
altri soggetti coinvolti nella associazione delinquenziale ma anche di altri soggetti in stato di
libertà coinvolti nell’attività di spaccio. Con il secondo motivo lamenta il mancato
riconoscimento in termini, quanto meno, di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche
rispetto alle aggravanti contestate
1.3 Assegnato il procedimento alla 7^ Sezione in relazione alla prospettata inammissibilità
del ricorso per la sua manifesta infondatezza, gli atti venivano restituiti alla Sezione ordinaria
in data 13 marzo 2015 non apparendo manifestamente infondate le deduzioni difensive in
riferimento al manato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 8 della L. 203/91.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e termini che seguono.
2. La Corte territoriale, investita della censura mossa dalla difesa dell’imputato in ordine
alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 della L. 203/91 in termini di
prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203/91, ha correttamente evidenziato
che il testo normativo nella ipotesi in cui il giudice di merito ritiene concedibile tale speciale
attenuante esclude che possa trovare applicazione la circostanza aggravante, con la
conseguenza che l’attenuante invocata, una volta riconosciuta, va applicata senza
bilanciamento con la circostanza aggravante di cui all’art. 7 citato. Tuttavia nel caso di specie
la censura che viene sollevata nel ricorso riguarda il criterio di quantificazione in termini di
riduzione di tale attenuante che il giudice distrettuale ha circoscritto alla misura minima pari ad
un terzo, rispetto ad un livello che può coincidere, nella sua misura massima, con la metà della
pena base fissata dal giudice stesso. La motivazione che sorregge tale criterio di
determinazione è, in effetti, assente essendosi la Corte limitata ad opera la diminuzione di un
terzo senza nullO’altro aggiungere o specificare; né riescono a comprendersi attraverso il testo
della motivazione nella sua globalità le ragioni per le quali dovesse essere applicata la
1

resto.

riduzione minima e non altra diversa, soprattutto alla luce della elevata collaborazione con
l’A.G. prestata dall’imputato e riconosciuta dalla Corte. Sicchè, oltre che insufficiente, la detta
motivazione è anche manifestamente illogica in quanto non pone in correlazione l’entità della
diminuzione di pena con il livello della collaborazione offerta dall’imputato.
3.

Diversa soluzione va invece adottata in riferimento al diniego delle circostanze

attenuanti generiche, costituendo ostacolo alla loro concessione, a giudizio della Corte
distrettuale, la personalità dell’imputato considerato di notevole spessore criminale anche per il

e organizzatore dell’associazione medesima.
3.1 Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, a fronte dell’assenza di peculiari elementi
concreti di segno positivo, ha ragionevolmente dato rilevanza decisiva alla negativa personalità
dell’imputato ed alle altrettanto gravi modalità della condotta, nel pieno rispetto dei criteri
indicati dall’art. 62 bis cod. pen. e dall’art. 133 stesso codice.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Napoli limitatamente alla quantificazione della diminuzione di pena ex art. 8 della L.
203/91, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli
limitatamente alla quantificazione della diminuzione della pena ex art. 8 della L. 203/91.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il Cons i lier

stensore

Il Presidente

ruolo rivestito dal PICCOLO in seno all’associazione nella sua triplice veste di promotore, capo

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