Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9211 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9211 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DALMASSO GIULIANO N. IL 18/08/1968
avverso il decreto n. 3068/2013 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 15/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E
che ha concluso per Ca7—A-L2.-12-x_QQA.2.3O

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 15 gennaio 2014 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Pordenone, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da DALMASSO Giuliano
avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 14 novembre 2013 per il
reato di cui all’art. 29 comma quattordecies punto 2 del D. Lgs. 152/06 in quanto l’opposizione
era stata tardivamente proposta oltre il 15° giorno rispetto alla data di notifica del decreto
medesimo al difensore, in violazione dell’art,. 461 comma 1 cod. proc. pen..

fiducia deducendo inosservanza della legge processuale penale in quanto erroneamente il
giudice ha ritenuto che la notifica del decreto opposto fosse avvenuta il 25 novembre 2013, e
non il 26, come comprovato dalla documentazione rilasciata dal Servizio Postale che attestava
l’avvenuta consegna della raccomandata A.R. contenente il decreto penale di condanna in data
26 novembre 2013 alla moglie convivente dell’imputato.
1.3 Assegnato il procedimento alla 7^ Sezione in relazione alla prospettata inammissibilità
del ricorso per la sua manifesta infondatezza, gli atti venivano restituiti alla Sezione ordinaria
non apparendo manifestamente infondate le deduzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: da quanto prodotto dalla difesa del ricorrente a sostegno della
impugnazione, risulta in modo inequivoco che la notifica del decreto penale di condanna è
avvenuta – nei confronti dell’imputato – in data 26 novembre 2013 mediante consegna della
raccomandata contenete il decreto penale al coniuge convivente dell’imputato che ha
sottoscritto per ricevuta l’avvenuta consegna. Ciò emerge in modo incontrovertibile dalla
espressione contenuta nel registro postale in cui risulta “atto giudiziario n,. 779422976250
consegnato al destinatario il 26 Nov. 2013…consegnato dal portalettere del centro postale di
PN Cordovado PDD in data 26 nov. 2013”. Ne consegue che l’opposizione proposta in data 11
dicembre 2013 doveva considerarsi tempestiva in quanto presentata il 15° giorno rispetto alla
notificazione, nessun rilievo esplicando, in contrario, la circostanza che il decreto fosse stato
notificato al difensore (di ufficio) dell’imputato il giorno 25 novembre 2013. L’ordinanza
impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Pordenone.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Pordenone.
Così deciso in Roma il 27 maggio
Il Presidente

1.2 Avverso la detta ordinanza propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore di

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