Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9211 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9211 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORREALE SALVATORE CALOGERO N. IL 04/03/1932
avverso l’ordinanza n. 25/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
15:01/sep-ite le conclusioni del PG Dott. N-9

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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Morreale Salvatore Calogero, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di
riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 6.3.2007 al 18.7.2008, in relazione ai delitti rispettivamente previsti agli artt. 416 bis cod. pen. e 2 e 7 I. n. 895/67, 7 I. n. 203/91; con sentenza del 18.7.2008 (irrevocabile il 6.3.2009) per il primo era stato mandato assolto per non
aver commesso il fatto, per il secondo era stato condannato, esclusa l’aggravante di cui all’art.

La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di
cui all’art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il Morreale era stato detenuto per reato
in ordine al quale era intervenuta condanna; il porto illegale di due fucili, aggravato ai sensi
dell’art. 7 I. n. 203/91, aveva infatti rappresentato uno dei titoli della detenzione cautelare. Inoltre, la successiva esclusione dell’aggravante e la concessa sospensione condizionale della
pena non determinavano la insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, perché scaturenti da valutazioni operate successivamente dal giudice di merito e
a queste riservate in via esclusiva.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314
cod. proc. pen. lamentando, da un canto, che l’ordinanza non ha tenuto conto che in danno del
Morreale si verificò un errore di persona, come riconosciuto dalla sentenza assolutoria;
dall’altro che nel caso di specie l’emissione del provvedimento cautelare è avvenuto nonostante
la evidente presenza di una causa estintiva della pena, qual è la sospensione condizionale; inoltre, la violazione in tema di armi contestata al Morreale non poteva da sola costituire idoneo
titolo per l’adozione della misura cautelare.

3. Con atto depositato il 30.9.2013, l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto la conferma dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
4.1. Presupposto generico del diritto soggettivo pubblico alli attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, è che l’interessato sia stato prosciolto con (o l’azione penale non sia stata esercitata per) l’adozione di formula liberatoria di merito
in relazione all’addebito o agli addebiti formulati con il provvedimento di cautela; ovvero che
sia stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, sempre che la durata della custodia
cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in
concreto inflitta, e solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ferma restando l’ipotesi
che risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’ingiustizia formale della privazione della libertà personale (in tal senso, Sez. 4, n. 34661 del
10/06/2010 – dep. 24/09/2010, Maugeri, Rv. 248076).

7 cit., alla pena di mesi otto di reclusione (pena sospesa).

Ne consegue che, quando il provvedimento restrittivo si fondi su più contestazioni, la condanna
anche per una sola tra queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento
dalle altre (co)imputazioni.
Nel caso di specie, risulta quindi privo di concreto rilievo il fatto che il Morreale sia stato mandato assolto dal reato associativo per l’accertato errore di omonimia nel quale sarebbero incorsi gli inquirenti. La condanna per l’illecito porto in luogo pubblico di due fucili, ancorchè sia sta-

ritto alla riparazione. Da un verso il delitto, per come originariamente contestato, costituiva titolo idoneo a legittimare l’adozione del provvedimento cautelare; idoneità che, come correttamente rilevato dal P.G. requirente, è comunque ravvisabile anche senza che ricorra
l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Dall’altro, e tanto vale in risposta alle specifiche censure del ricorrente, va ribadito che non sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
quando, nell’ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura
sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all’esito del giudizio di cognizione
detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez. 4, n. 2509 del 14/10/2009 – dep.
20/01/2010, Lavelle, Rv. 246296).
Sul tema si registra una convergenza interpretativa, posto che, con ancor maggiore puntualità, si è ribadito che “l’emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è
consentita nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l’estinzione
del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo
in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all’esclusivo apprezzamento del giudice
del fatto” (in termini, ex plurimis, Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011 – dep. 06/06/2011, Hodan
e altro, Rv. 250314).
4.2. Alla base dell’interpretazione che qui si adotta, in coerenza con i conformi precedenti giurisprudenziali esistenti, sta il fatto che l’art. 273, co. 2 cod. proc. pen., per il quale la misura
non può essere applicata nel caso in cui “sussiste” una causa di estinzione del reato, con la richiamata perentoria forma verbale fa chiaro riferimento non ad un’ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente ed “attuale”, cioè all’atto dell’adozione della misura cautelare personale, della causa di
estinzione. Sicché non è consentita l’emissione del provvedimento custodiale allorché pacificamente sussistano, già al momento dell’adozione del provvedimento stesso, le condizioni per la
concessione del richiamato beneficio; non anche quando questo possa eventualmente essere
concesso per l’intervento di evenienze o situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all’esclusivo apprezzamento del giudice del fatto.
Argomenti a conforto di siffatta opzione interpretativa vengono anche dalle Sezioni Unite di
questa Corte, laddove hanno ribadito, in tema di giudizio prognostico funzionale all’applicazione ed al mantenimento di una misura cautelare personale, che la concedibilità dell’indulto per i
reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta causa estintiva

ta esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91, è infatti ostativa al riconoscimento del di-

della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi, che ne rendano probabile la futura concessione (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 19/01/2011, Giordano ed altri,
in motivazione).
A ritenere diversamente si subirebbe la suggestione della previsione di cui all’art. 275, co. 2bis cod. proc. pen. – per la quale non può essere disposta la custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena -, così
incorrendo in un errore prospettico. Ed infatti, l’art. 314, co. 2 cod. proc. pen. non richiama

pen.). In altri termini – e l’argomento appare invero decisivo – non è la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena il presupposto del diritto alla riparazione ma
l’esistenza al momento dell’emissione del provvedimento cautelare o durante il tempo della sua
esecuzione di una causa di estinzione del reato; causa di estinzione che nel caso della sospensione condizionale della pena interviene indefettibilmente solo dopo che l’esecuzione della misura è cessata, al più tardi, in applicazione dell’art. 275, co. 2-bis cod. proc. pen., con la sentenza di condanna a pena sospesa. Invero, quando si parla della sospensione condizionale della
pena come causa di estinzione del reato si adotta un linguaggio impreciso, poiché in realtà la
fattispecie estintiva non è costituita dalla sola sospensione della esecuzione della pena (diversamente, ad esempio, dalla morte del reo), essendo componente essenziale di quella, almeno
l’astensione del condannato dalla commissione di reati per l’intero periodo della sospensione;
quindi l’esito positivo della probation. Ciò dimostra l’ontologica estraneità della sospensione
condizionale della pena – questa volta intesa sia in senso stretto che in senso ampio all’istituto della riparazione dell’errore giudiziario: essa non può mai “sussistere” al tempo della
adozione o della persistenza della cautela.
4.2.1. Non ignora il Collegio l’esistenza di un (peraltro isolato e risalente) precedente difforme;
con la sentenza n. 19305 del 06/03/2003 – dep. 24/04/2003 – PG in proc. Ferracci, Rv.
224516, fu invero enunciato il principio così massimato: “il diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione ai sensi dell’art. 314, comma 2 cod. proc. pen., conseguente all’emissione o al
mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 del codice di rito, non
viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della
pena, nè tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all’art. 163 cod. pen., in
quanto diversamente la richiesta dell’interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del
termine biennale stabilito a pena di decadenza”. Tuttavia, gli argomenti quali innanzi illustrati
(sub 4.2) inducono a ritenere non condivisibile la soluzione adottata da questa Corte con la
sentenza testè ricordata: mette conto peraltro evidenziare che – dalla motivazione della
stessa – si rileva che in tale occasione non furono addotte specifiche ragioni a sostegno della
ritenuta sussistenza del diritto all’equa riparazione anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, posto che la Corte nell’occasione si soffermò specificamente – quanto alla questione da affrontare, e come peraltro traspare dalla stessa massima come formulata – sul

ft

l’art. 275, co. 2-bis cod. proc. pen. ma l’art. 273 cod. proc. pen. (oltre che l’art. 280 cod. proc.

termine biennale di decadenza stabilito per la presentazione della domanda di equa riparazione, nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa.

5. Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, deve quindi formularsi il seguente principio
di diritto: “In tema di ingiusta detenzione, con riferimento all’art. 314, secondo comma, seconda parte, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente
abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato

6. Passando all’esame della concreta fattispecie, si osserva che la Corte di Appello ha puntualmente rilevato che la concessione della sospensione condizionale della pena è stata conseguente alla valutazione operata dal giudice di merito. Alcun fondato rilievo è stato formulato
dal ricorrente in ordine a tale specifico punto. Egli si è limitato ad asserire che la natura di arma comune da sparo dei fucili in parola e la scarsa pericolosità ed allarme sociale del reato “avrebbe dovuto indurre il giudice a considerare che la detenzione illecita di fucili non avrebbe
potuto essere titolo idoneo per l’applicazione della misura cautelare…”. Profili in alcuna misura
incidenti sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod.
proc. pen.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma
di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi cause di
esonero: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), nonchè a rimborsare al
Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio di Cassazione; spese che liquida in
complessivi euro 750,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10. 013.

relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare”.

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