Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9210 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9210 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nei confronti di :
1. BONGIORNO SALVATORE N. IL 23.09.1991
2. CICALA GABRIELE N. IL 30.09.1988
3. CARNABUCI ADRIANO N. IL 21.03.1978

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE del 21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Maria Ciampi, lette le conclusioni
del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio al giudice competente per il prosieguo
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

Con ordinanza in data 21 febbraio 2013 il Tribunale di Termini Imerese non
convalidava l’arresto di Bongiorno Salvatore, Cicala Gabriele e Carnabuci Adriano
ritenendo lo stesso non legittimamente eseguito dai CC della Compagnia di Lercara
Friddi alle ore 3,50 dello stesso giorno, ordinandone la rimessione in libertà.
Gli stessi erano stati arrestati in flagranza del reato di cui agli artt. 110 e 73 comma
1 bis d.P.R. n. 309/1990 perchéj in concorso fra loroi detenevano illecitamente ai fini
di spaccio 100 grammi di hashish confezionati in un panetto che provvedevano a
lanciare fuori dalla vettura nel momento in cui i militari intimavano loro di fermarsi
per un controllo.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Termini Imerese, lamentando con il primo motivo l’inosservanza ed
erronea applicazione della legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per aver
il giudice sussunto il fatto concreto nell’alveo del consumo di gruppo sulla base di

Data Udienza: 19/09/2013

considerazioni astratte prive di riscontri. Con il secondo motivo deduce
l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità,
inutilizzabilità o decadenza, avendo il giudice ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni
rese dal Bongiorno agli ufficiali di polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto ai
sensi dell’art. 350 c.p.p.
Deduce infine la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, per aver il giudice proceduto ad una valutazione della gravità indiziaria
incompatibile con i limiti del giudizio di convalida in cui il giudice deve soltanto
controllare la sussistenza dei presupposti con valutazione ex ante.

3.

Fondato e assorbente è da ritenersi l’ultimo motivo di gravame.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai chiarito che nella valutazione della
questione che qui interessa è necessario operare una puntuale distinzione tra i
presupposti dell’intervento della polizia giudiziaria e quelli dell’accertamento dei
gravi indizi di colpevolezza da parte dell’autorità giudiziaria e un conseguente
corretto bilanciamento tra i medesimi poteri.
È stato in particolare così chiarito che la valutazione del giudice della convalida sulla
legittimità dell’arresto non si estende all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi
di colpevolezza (a differenza di quanto esplicitamente previsto per il fermo dall’art.
384 c.p.p., comma 1) e deve invece limitarsi, ai fini indicati, alla verifica delle
condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia
giudiziaria; anche se tra queste condizioni non può essere esclusa una valutazione
sulla configurabilità, non solo in astratto, del reato ipotizzato, sull’esistenza delle
aggravanti e sulla possibilità di attribuirlo alla persona arrestata. Ciò del resto è
implicito nella previsione del requisito della flagranza che implica quella particolare
evidenza della prova che consente di attribuire questo potere (in deroga ad un
principio stabilito, prima ancora che nel codice di rito, dall’art. 13 Cost.) ad organi
diversi dall’autorità giudiziaria.
La giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni sostanzialmente uniformi,
richiede che il giudice, con una valutazione ex ante (con riferimento agli elementi di
giudizio conosciuti dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto), pur non estesa
all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, debba verificare l’esistenza dei
presupposti indicati nell’art. 381 c.p.p. e del fumus commissi delicti (in questo
senso, tra te numerose altre, v. Cass., sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza,; sez. 6,
1 febbraio 1999 n. 413, Bono, Rv. 213320; sez. 4, 29 settembre 2000, Mateas, Rv.
218474; sez. 6, 8 luglio 1998 n. 2474, Perricone, Rv. 211562; sez. 6, 26 maggio
1997 n. 2135, Totorizzo, Rv. 208007;sez. 6, 21 dicembre 1995 n. 4749, Filippello,
Rv. 204008; 8 novembre 1994 n. 5188, Ben Mansaura, Rv. 200867; 14 aprile
1995, Naraldi, Rv. 201114). Del resto le valutazioni di merito non sono
completamente estranee al giudizio di convalida dell’arresto ove si consideri che, nel
caso di arresto facoltativo, la polizia giudiziaria deve operare una valutazione sulla
“gravità del fatto” e sulla “pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o
dalle circostanze del fatto”
Nella specie ritiene il Collegio che gli elementi che si sono presentati alla pg erano
tale da giustificare la misura adottata. I Carabinieri hanno infatti constatato che gli
arrestati detenevano la sostanza stupefacente, in quantità non particolarmente
modesta e che provvedevano a disfarsene al momento dell’intervento dei militari.
Si tratta di elementi che plausibilmente hanno portato gli agenti a ritenere la
sussistenza del fumus del reato in questione e dunque ad operare l’arresto dei
prevenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

In conclusione, deve essere annullato senza rinvio il provvedimento impugnato
perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato
eseguito

l’arresto è stato legittimamente

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2013

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