Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 921 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 921 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VERCIO MAURIZIO N. IL 20/09/1959
avverso la sentenza n. 1346/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in
data 1° aprile 2009 dal Tribunale di Patti, appellata da LO VERCIO Maurizio, dichiarato responsabile del delitto di furto in abitazione, commesso il 28 agosto 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul ricorrere dell’attenuante ex art. 62 n. 4, c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la responsabilità per il furto sia stata
ritenuta per il rinvenimento in possesso del prevenuto sia del portafogli che della somma contenuta nel medesimo, che si trovava all’interno dell’abitazione della persona offesa, riconducendo
l’impossessamento al prevenuto con puntuale riferimento ai tempi di esecuzione del furto avvenuto con l’approfittamento del fatto che la pl aveva lasciato la porta aperta, in tempi quindi incompatibili con la configurabilità, anche con riguardo all’intervento della polizia giudiziaria,
dell’ipotesi alternativa formulata dal ricorrente circa l’azione furtiva commessa da altri in momento precedente al proprio rinvenimento del portafogli.
Manifestamente infondato anche il motivo relativo all’attenuante, considerato che correttamente
la Corte di merito ha fatto riferimento non tanto all’entità della somma sottratta quanto anche al
valore intrinseco del portafogli escludendo così e del tutto correttamente, che si potesse configurare il danno come di speciale tenuità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma#11 novembre 2013.

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