Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 921 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 921 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DISCETTI SALVATORE N. IL 21/04/1967
avverso la sentenza n. 11100/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Salvatore Discetti ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte

d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo campano che lo ha
condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere
detenuto a fine di cessione a terzi hashish e marijuana.
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di penale

destinazione alla cessione a terzi del narcotico detenuto dall’imputato, evinta dai giudici di
merito dal mero dato quantitativo.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il ricorrente replica nella sede di legittimità una censura già fatta oggetto dell’atto
d’appello e non si confronta con la puntuale risposta data dal Collegio di merito, con ciò
incorrendo in una causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
e altri, Rv. 243838).
2.2. D’altra parte, il ricorrente sottopone allo scrutinio di questa Corte deduzioni proprie del
.giudizio di merito, sollecitando una valutazione alternativa delle risultanze processuali, non
consentita dal disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

(ex plurimis Sez. U, n.

47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Ad ogni modo, la Corte distrettuale, dopo avere dato conto dei principi applicabili ai fini
della prova della destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza, ha
argomentato – con considerazioni puntuali e logicamente corrette – la ritenuta finalizzazione
illecita, sulla base di plurimi elementi convergenti in senso accusatorio, rappresentati dal dato
quantitativo, dalle modalità di occultamento, dalla suddivisione in banconote di piccolo taglio
della somma di denaro in contanti detenuta all’imputato, dall’assenza di capacità patrimoniale
nonché dai movimenti osservati direttamente dagli operanti presso la struttura alberghiera,
indizianti dell’attività di spaccio (v. pagine 4 e 5 della decisione in verifica).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

responsabilità per la violazione della legge sugli stupefacenti, sebbene non vi sia prova della

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