Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9208 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9208 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PISCOPO LINDA (P0) N. IL 16.08.1963
Nei confronti di :
1. GILIBERTI GIUSEPPE N. IL 16.03.1959
2. SCALA PASQUALE N. 18.08.1968
3. NOCERINO ANTONIO N. IL 07.04.1954
Avverso il decreto del GIP presso il TRIBUNALE di NAPOLI del 08/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 8 ottobre 20124 il GIP presso il Tribunale di Napoli
disponeva procedersi all’archiviazione del procedimento nei confronti degli indagati
Giliberti Giuseppe, Nocerino Antonio e Scala Pasquale.
Il procedimento aveva preso le mosse da una denuncia sporta dai familiari di
Piscopo Domenico in merito alle cause che avevano determinato in data 8 giugno
2011 il decesso dello stesso, all’epoca ristretto presso la casa circondariale di Napoli
Poggioreale.
I denuncianti lamentavano le intempestive e sostanzialmente inadeguate misure
volte a fronteggiare la grave patologia cardiaca che affliggeva il Piscopo.
Il GIP adottava l’impugnato provvedimento ritenendo sulla scorta delle risultanze
peritali che, sebbene il trattamento medico sanitario nella specie non fosse stato
perfetto in termini di tempistica e diagnosi, tuttavia tale comportamento omissivo
non era inquadrabile come causa e/o concausa direttamente ed etiologicamente
collegabile con l’evento letale.

Data Udienza: 19/09/2013

3.

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l’ordinanza di archiviazione
è impugnabile, infatti, soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c. p. p., comma
6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa
sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi
di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà
ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i
procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale. (Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del
9.6.1995, dep. 3.7.1995, Rv 201381; cfr. recentemente sul punto Sez. 2, n. 39153
del 27/09/2012, Rv. 252982
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di € 300,00, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

PAL
dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 300,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2013

2. Avverso tale decisione proponeva ricorso la toffesa Piscopo Linda a mezzo del
proprio difensore lamentando la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606
lett. b) ed e) in relazione all’art. 43, comma 1 c.p. sostenendo, al contrario di
quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, la connessione tra la condotta
negligente degli indagati e l’evento morte, atteso che se il Piscopo fosse stato
tempestivamente sottoposto ad un completo protocollo specialistico con alta
probabilità si sarebbe potuta evitarne la morte

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