Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9207 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9207 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Urso Carmelo n. il 8.6.1968
Manno Angelina n. il 12.9.1972
avverso la sentenza n. 4722/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Palermo il 3.4.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 13.2.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Mazzotta, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 13/02/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 5.10.2011, la corte d’appello di
Palermo ha integralmente confermato la sentenza in data 11.1.2011
con la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di
Palermo ha condannato Carmelo Urso e Angelina Manno alle pene di
giustizia loro inflitte in relazione al reato di illecito trasporto e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in Palermo
il 3.7.2010.
Con sentenza in data 7.11.2012, questa corte di cassazione ha
annullato con rinvio la sentenza d’appello, limitatamente alla valutazione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 80, co. 2, d.p.r. n. 309/90.
Con sentenza in data 3.4.2013, la corte d’appello di Palermo,
giudicando in sede di rinvio, rilevato che la quantità di principio attivo dello stupefacente detenuto dagli imputati fosse superiore ai limiti
ponderali stabiliti dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte di
cassazione n. 36258/2012 ai fini del riscontro della circostanza aggravante in parola, ha confermato la sentenza di condanna dei due
imputati emessa dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo del proprio
difensore, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, dolendosi del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza della corte territoriale nella concreta determinazione del valore
ponderale del principio attivo di sostanza stupefacente detenuta dagli
imputati: valore ponderale nella specie inferiore ai limiti fissati dalla
richiamata giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte, con la
conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309/90 viceversa erroneamente ascritta ai ricorrenti.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento fatto proprio dalle sezioni unite di
questa corte di cassazione, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, co. 2, d.p.r. n. 309/90, non è di norma ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in
milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. n aprile 2006, ferma restando la discrezionale
valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata
(Cass., Sez. Un., n. 36258/2012, Rv. 253150).

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Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha attestato come gli
odierni imputati fossero stati trovati in possesso di una quantità di
eroina avente principio attivo del peso pari a mg. 127.032,8, nonché
di una quantità di hashish avente principio attivo del peso pari a mg.
115.816,8.
Ciò posto, rilevato come il valore-soglia relativo all’eroina risulti normativamente stabjlito nella misura di mg. 250,00, mentre
quello relativo all’hashishepari a mg. 500,00, osserva il collegio come
il valore ottenuto moltiplicando per 2.000 volte l’entità dei ridetti valori-soglia risulta pari a mg. 500.000,00 in relazione all’eroina e pari
a mg. 1.000.000,00 in relazione all’hashish: valori entrambi largamente superiori alle quantità di principio attivo detenute dagli odierni imputati.
Sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto rilevata l’erroneità del calcolo condotto nella sentenza impugnata, laddove ha stabilito nel valore pari a mg. 50.000,00 (e non 500.000,00) di principio attivo il limite (riferito all’eroina) utile ai fini del riscontro della
circostanza aggravante di cui all’art. 80 cit., e la conseguente erroneità della valutazione conseguentemente espressa circa l’effettivo ricorso, nella specie, della circostanza aggravante in parola.
Il positivo riscontro della radicale assenza dei presupposti per
il riconoscimento, a carico degli odierni imputati, della circostanza
aggravante di cui all’art. 80 cit., impone la pronuncia dell’annullamento della sentenza impugnata con il conseguente rinvio ad altra
sezione della corte d’appello di Palermo affinché provveda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio degli imputati, tenuto
conto della mancata ascrivibilità agli stessi della predetta circostanza
aggravante.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ravvisata aggravante di cui all’art. 8o, comma 2,
d.p.r. n. 309/90 e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.2.2014.

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