Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9201 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9201 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Napoli
Nei confronti di
CARRINO GIUSEPPE

n. il 3.08.1970

avverso la sentenza n. 26/2013 del Giudice di pace di Marcianise del
15.03.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 10 dicembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che
ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 10/12/2013

FATTO E DIRITTO:
IL PROCURATORE GENERALE, presso la Corte d’Appello di Napoli, ricorre
in Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Giudice di
pace di Marcianise con la quale dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Carrino Giuseppe per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. per
ché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
Si denuncia violazione di legge nella specie dell’art. 152, 2° comma
cod.pen., avendo il giudice dato un significato alla mancata

nella richiesta di punizione ma in contrasto con il tenore della norma e
con l’interpretazione data ad essa dalle SS.UU. di questa Corte.
Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza e relativa trasmissione degli atti al Giudice di Pace
di Marcianise.
Ed invero, come esattamente dedotto nel ricorso,la decisione impugnata si
ncora ad un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa Corte di
legittimità anche di recente, ed a Saz. Unite (cfr. S.U. 30-10-2008 n. 26 PG
c/o Viele; Cass. pen. Sez. 2, 29.05.2009 n. 24526, Tshimbalanga ed altro).
Va innanzitutto osservato che la sanzione dell’improcedibilità per mancata
presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata
nell’ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000
(disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). Al di fuori di
questa specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il
generale profilo delineato dall’art. 152 c.p., non è affatto previsto dalla
legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di
espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità
dell’azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Siffatta conseguente sanatoria non è in alcun modo contemplata e
disciplinata nell’ordinamento vigente.
Com’è noto, infatti, l’art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che “la
remissione è processuale o extraprocessuale”dispone che “la remissione
extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando
il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere
nella querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti” cioè di
comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente
precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati
nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente
internamente programmati”.

comparizione del querelante incompatibile con la volontà di persistere

Nella specie, secondo quanto si rileva dall’impugnata sentenza, l’unico
comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza
del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e
solo in questo; prima di questo non risulta alcun altro “fatto” che sia stato
allegato, assodato, comprovato dal quale detta mancata comparizione
possa essere considerata come effetto, consequenziale e logico di
remissione.
Va, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui, all’infuori dell’ipotesi

art. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo,
nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente,
non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella
espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con
trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Marcianise per il giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di
Marcianise.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 10 dicembre 2013.

espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000,

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