Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 920 del 01/12/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 920 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO GENNARO N. IL 15/10/1981
avverso la sentenza n. 8926/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 01/12/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Gennaro Romano ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo campano per il reato
di evasione dagli arresti domiciliari.
‘Il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per
avere la Corte territoriale confermato la condanna sulla base dello scarno contenuto delle
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a dolersi del giudizio di penale responsabilità espresso a suo carico dai
Giudici della cognizione senza esplicitare le specifiche ragioni di fatto e di diritto a fondamento
della deduzione. L’evidenziata genericità delle censure riverbera di per sé in termini di
inammissibilità del ricorso, là dove i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e
quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di
fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del
gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie
(ex
plurimis Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2016
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi
Il Presidente
Giacomi Paoloni
investigazioni, insufficiente a giustificare il giudizio di penale responsabilità.