Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 92 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 92 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
PACIFICO GIANFRANCO n. 12/6/1975
PACIFICO VITTORIO n. 6/10/1968
avverso l’ordinanza n. 667/2013 del 8/2/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI NAPOLI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli, chiamato a decidere sulla richiesta di
riesame della ordinanza di custodia emessa il 27 gennaio 2013 dal gip presso il
medesimo Tribunale nei confronti di Pacifico Gianfranco e Spagnoli Gennaro per
il reato di detenzione di arma con matricola abrasa e di Pacifico Vittorio per il
reato di favoreggiamento personale, con ordinanza dell’ 8 febbraio 2012
dichiarava la inammissibilità della richiesta di Spagnoli che aveva rinunciato al
gravame e, quanto a Pacifico Gianfranco e Pacifico Vittorio, escludeva la
sussistenza nei loro confronti di gravi indizi del reato di detenzione di arma
osservando che, pur se il soggetto che aveva cercato di disfarsi della pistola al
momento dell’intervento della polizia giudiziaria si trovava nella abitazione di
Pacifico Gianfranco ed alcuni accessori dell’arma sequestrata erano rinvenuti tra
gli abiti del medesimo Pacifico Gianfranco, tenuto conto della piena confessione

Data Udienza: 31/10/2013

della propria responsabilità da parte dello Spagnoli, non emergevano prove a
carico dei ricorrenti; peraltro, alle date condizioni, anche l’eventuale conoscenza
della detenzione dell’arma da parte dello Spagnoli non integrava condotta di
concorso nel delitto ma mera connivenza.
Mancava, quindi, qualsiasi elemento utile a dimostrare il concorso nella
detenzione da parte di alcuno dei due Pacifico.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero in
relazione alla posizione di Pacifico Gianfranco e Pacifico Vittorio, deducendo la

Quanto a Pacifico Gianfranco, rileva il PM ricorrente che il Tribunale, esclusa
la sussistenza di gravi indizi per il reato di detenzione d’arma, ometteva di
pronunciarsi sulla contestazione alternativa di favoreggiamento personale. Al
riguardo, rinvia al contenuto degli atti di indagine che dimostrerebbero tale
attività, comunque, di favore.
Quanto a Pacifico Vittorio il ricorrente osserva che la misura cautelare non
gli era stata applicata per il reato di detenzione d’arma bensì per il reato di
favoreggiamento personale. Rileva, peraltro, la piena sussistenza di indizi per
tale reato.
Il ricorso nei confronti di Pacifico Gianfranco deve essere rigettato.
Il pubblico ministero con la richiesta di misura cautelare in sede di udienza
di convalida dell’arresto chiedeva in via alternativa che il giudice ritenesse o la
responsabilità per la detenzione dell’arma ovvero la responsabilità per il
favoreggiamento del suo detentore. Decisa dal gip la sussistenza del reato di
detenzione dell’arma, l’oggetto del giudizio di riesame era relativo alla
sussistenza o meno di gravi indizi tale reato. E, nell’ambito dei poteri del giudice
del riesame, vi è certamente quello di dare una diversa qualificazione giuridica al
fatto ma l’ipotesi di favoreggiamento non è affatto una diversa qualificazione
giuridica della stessa condotta di detenere l’arma. Quindi, se è legittimo per il
pubblico ministero formulare due distinte ipotesi di accusa, ovvero una
contestazione “alternativa”, laddove il giudice del riesame ritenga infondata la
contestazione per la quale vi è stato accoglimento da parte del giudice non può
ampliare l’oggetto del giudizio di riesame e decidere sulla altra ed alternativa
contestazione che il pubblico ministero aveva prospettato al giudice per le
indagini preliminari.
Per il resto, non vi sono profili residui da valutare in quanto si è contestano
soltanto l’omessa pronunzia sulla diversa contestazione.
Il ricorso è invece fondato con riferimento alla posizione di Pacifico Vittorio
atteso che effettivamente la motivazione del provvedimento impugnato non era
riferibile alla contestazione per la quale la misura stata accolta e motivata,

violazione di legge sostanziale per la mancanza di motivazione.

avendo deciso in tema di detenzione dell’arma (per la quale aveva escluso la
responsabilità del ricorrente) e non in ordine al fatto per il quale era stata
ammessa la misura, ovvero il favoreggiamento personale.
Senza necessità, quindi, di approfondire il tema di sussistenza degli indizi,
pur sollecitato dal pubblico ministero impugnante, va disposto l’annullamento
con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di Pacifico Vittorio l’ordinanza impugnata e rinvia per

Gian nco.
Rom così decis il 31 ottobre 2013
Il
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il Presidente
dolfq Di Virginio

nuovo esame al Tribunale di Napoli. Rigetta il ricorso nei confronti di Pacifico

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