Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9199 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9199 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
VALDEZ Lorona Kenedy Zacarias, nata in Perù il 5\5\1982

avverso la sentenza del 30\1\2013 del G.i.p. del
Tribunale di Milano (nr. 1500\2012),
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona
del dott. Oscar Cedrangolo, che chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di
condanna. Invero l’imputato si trovava alla guida di un veicolo della società per cui
lavorava. Egli risiedeva in Italia da meno di un anno ed era titolare di patente
peruviana scadente il 5\5\2015. Di tali documenti il difensore dell’imputato aveva
chiesto la produzione prima della discussione, ma il giudice non l’aveva ammessa
senza alcuna giustificazione.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ha
stabilito il principio che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato,
sebbene non impedisca l’esercizio da parte del giudice di poteri di integrazione
probatoria, non comporta tuttavia il diritto dell’imputato a pretendere l’integrazione o
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sicché non sussiste un corrispondente
obbligo per il giudice di motivare il diniego opposto ad una simile istanza (cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011), Rv. 249161; Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 35846 del 23/05/2012 Ud. (dep. 19/09/2012), Rv. 253729).

Consegue da quanto detto che il silenzio serbato dal G.i.p. sulla richiesta di
produzione documentale non integra alcuna violazione di legge considerata la natura
dei rito abbreviato che implica la scelta del giudizio basato su prova contratta.

1.2. Ciò detto, va evidenziato che dopo la riforma contenuta nella legge 479 del 1999
(c.d. legge Carotti), nel giudizio abbreviato l’integrazione probatoria sia in primo grado
(art. 441, co. 5°) che in appello (art. 603, co. 3 0 ) non è esclusa in modo assoluto, ma è
ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere
disposta, anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente
indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i
presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludersi che possa farsi
ricorso all’integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero
per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo possibile l’integrazione solo in
“bonam partem”, dal momento che l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato
potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta
non più modificabile (cfr. Cass. Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005 – dep. 13/12/2005,
Spagnoli, Rv. 233506).
Tale orientamento è stato ribadito in ulteriori pronunce nelle quali si è affermato il

principio che è consentito nel giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione
probatoria, disporre d’ufficio l’acquisizione di elementi necessari ai fini della decisione,
quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti : in tal caso
l’ordinanza di acquisizione non presenta vizi di abnormità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
28509 del 04/06/2009 Cc. (dep. 13/07/2009), Rv. 244332). Pertanto, se tale potere è
esercitabile d’ufficio, non si vede perché non possa essere sollecitato dalla parte
stessa.
Ne consegue, per tornare al caso che ci occupa, che a fronte di una specifica
allegazione dell’imputato, di essere titolare di patente di guida straniera in corso di

1. Con sentenza del 30\1\2013 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in sede di rito
abbreviato, condannava VALDEZ LORONA Kenedy Zacarias alla pena di € 1.600= di
ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S., per guida senza patente di
un veicolo Renault (acc. in Legnano il 20\9\2011).
Osservava il giudice di merito che l’imputato risiedeva in Italia da oltre un anno e non
era titolare di patente, né italiana, né straniera.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, altro
magistrato, per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Consigliere estensore

validità (che in giudizio aveva chiesto di poter esibire), circostanza questa idonea ad
incidere sulla tipicità del fatto, in quanto se veritiera degrada l’illecito penale in mero
illecito amministrativo (cfr. Cass. Sez. IV, sent. n. 22059 del 2012), il giudice di merito si
trovava di fronte ad una duplice possibilità : o disporre un’integrazione probatoria per
verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’imputato; oppure motivare sulla
inattendibilità della circostanza allegata.
Nel caso di specie il Tribunale, non solo non ha disposto l’integrazione, ma non ha
motivato in ordine alla rilevante circostanza riferita dal Valdez di essere titolare di
patente straniera. La carenza motivazionale sul punto, integra il vizio di cui alla lett.
d) dell’art. 606 cod.proc.pen.
Si impone per quanto detto l’annullamento con rinvio della sentenza.

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