Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9198 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9198 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
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7.

LUSHA Akil Ismal, n. il Albania il 19\3\1978
GIUDICI Alessio, n. a Domodossola il 4\7\1987
STRABELLO Gilberto, n. a Domodossola il 14\4\1988
SCALESE Pietro, a Grandola ed Uniti il 3\9\1976
STELITANO Antonio, n. a Domodossola il 28\3\1962
CAKRI Leonard, n. in Albania il 7\6\1981
CAKRI Sadik, n. in Albania il 23\5\1986

avverso la sentenza del 30\10\2012 della Corte di
Appello di Torino (nr. 3550\12),

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto /zzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona
del dott. Oscar Cedrangolo, che chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi;
Udite le conclusioni dell’Avv.to Viggiani Marco, per Scalese,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 13/11/2013

1. Con sentenza del 30\10\2012 la Corte di Appello di Torino, in sede di rito
abbreviato, confermava la condanna di Lusha Akil Ismal ed altri per vari episodi di
traffico di stupefacenti di tipo cocaina ed hashish, commessi nelle zone del Verbano e
dell’Ossola dal febbraio al maggio 2010. In sede di appello venivano ridotte le pene
irrogate in primo grado al Lusha, al Giudici ed allo Strabello.
Osservava la Corte che la responsabilità degli imputati emergeva da attività di
intercettazione, servizi di P.G. di osservazione, riprese audio-video e sequestri di
sostanze; nonché ampie confessione rese dagli imputati.
Il giudice di appello confermava il giudizio positivo sulle indagini svolte dalla Polizia di
Stato di Domodossola, da cui era emerso un vasto traffico di stupefacenti nel quale
erano coinvolte una pluralità di persone. In particolare il Lusha costituiva l’anello di
congiunzione tra fornitori, tra cui i fratelli Chakri Leonard e Sadik, e spacciatori, tra i
quali Giudici Alessio e Scalese Pietro. A sua volta il Giudici si serviva per la vendita di
altri persone, tra le quali Strabello Gilberto. Nell’ambito delle investigazioni
emergevano, inoltre altre figure di spacciatori, tra le quali il ricorrente Stelitano
Antonio.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,
lamentando :
2.1. per Lusha Akil : il vizio di motivazione in ordine al diniego di una ulteriore
diminuzione della pena da parte della corte di appello;
2.2. per Cakri Leonard e Cakri Sadik : la insufficienza della motivazione in relazione al
sequestro del danaro, ritenuto provento della attività di spaccio;
2.3. per Scalese Pietro : l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla circostanza che fosse provata la natura stupefacente della sostanza
ipotizzata come trafficata dall’imputato. Nonostante fosse stato intercettato e
pedinato, non era mai stato effettuato alcun sequestro. Quanto ai dialoghi avuti con
Lusha Akil, essi avevano per oggetto un prestito di danaro di cui il Lusha pretendeva
la restituzione.
2.4. per Giudici Alessio, Strabello Gilberto e Stelitano Antonio : la erronea
applicazione della legge, per avere il G.u.p. dichiarato inammissibile la richiesta della
trascrizione delle intercettazioni, benché formulata prima della celebrazione
dell’udienza preliminare. Pertanto le intercettazioni dovevano ritenersi inutilizzabili.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglienze formulate sono in parte
manifestamente infondate e, per altra parte, non consentite nel giudizio di legittimità.
3.1. In ordine alla posizione del Lusha va premesso che la pena è stata ridotta in
appello ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 30.000= di multa, con le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva e la diminuente del rito. La Corte distrettuale ha
osservato che la pena non poteva essere ulteriormente diminuita, in considerazione
della pluralità degli episodi di spaccio contestati ed i precedenti penali, che palesavano
una negativa personalità dell’imputato.
Va rammentato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha
statuito che “Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a
giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15542
del 16/02/2001 ud. (dep. 13/04/2001), Rv. 219263). Nel caso di specie, il giudice di merito,

RITENUTO in FATTO

con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole della
prevalenza delle attenuanti e di ulteriori riduzioni di pena oltre quelle già concesse.
Peraltro, quanto alla determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale il
relativo potere rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve
il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo
133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui
la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia media
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
3.2. In ordine ai ricorsi di Cakri Leonard e Cakri Sadik, il giudice di merito ha ritenuto
la somma di danaro sequestrata frutto della attività di spaccio. Nell’argomentare tale
convinzione ha evidenziato come i fratelli Cakri non avevano documentato di essere
titolari di lecite fonti di reddito, pertanto la rilevante somma di danaro sequestrata e
confiscata non poteva che originare dalla illecita attività. La coerenza e logicità della
motivazione rende insindacabile sul punto la sentenza.
3.3. In relazione al ricorso dello Scalese, il giudice di merito ha illustrato come dalle
conversazioni captate emergesse evidente il ruolo dell’imputato come acquirente di
droga dal Lusha, tramite il Giudici; nonché come egli svolgesse attività di riscossione
dei debiti per forniture di stupefacenti (pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari)
ed, inoltre, vendesse personalmente la droga. Di tale attività vi era riscontro nelle
conversazioni captate, quali ad esempio quella in cui il Lusha, conversando con il
Giudici, alla presenza dello Scalese, riferisce che quest’ultimo aveva bisogno di venti
euro. Ha osservato la corte di merito che il riferimento non poteva che attenere alla
consegna di una partita di droga (venti grammi), considerato che la esiguità della
somma non rendeva verosimile il riferimento da un effettivo prestito di danaro.
Peraltro che lo Scalese svolgesse l’attività di spacciatore, trovava riscontro nelle
dichiarazioni di Migliorati Stefano, il quale aveva riferito di avere acquistato un
grammo di cocaina dall’imputato.
In tale prospettiva, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un
dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
3.4. Giudici Alessio, Strabello Gilberto e Stelitano Antonio hanno lamentato la
violazione di legge per non essere state trascritte le intercettazioni. Dal che la
mancanza di motivazione della condanna, basata su prove inutilizzabili.
La doglianza è manifestamente infondata.
E’ necessario fare due premesse. In primo luogo il rito abbreviato con cui è stato
celebrato il processo non è stato condizionato alla trascrizione delle intercettazioni,
pertanto gli stessi imputati, optando per il rito speciale, hanno scelto di essere
giudicati senza che l’adempimento della trascrizione fosse compiuto.
In secondo luogo, come statuito da questa Corte di legittimità, “in sede di giudizio
abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia
giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione
(cosiddetti “brogliacci”), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano
stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (cass., Sez. 6, Ordinanza
n. 16823 del 24/03/2010 Ud. (deo. 03/05/2010), Rv. 247007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20055 del
26/03/2013 Ud. (dep. 09/05/2013), Rv. 255655).
2

230278).

Alla declaratoria di inammissibilità, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale,
sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), ciascuno, al versamento a favore della cassa
delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro
1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1.000,00= in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Consigliere estens re

Deriva da quanto detto che nessuna patologia ha attinto le prove utilizzate per la
decisione. Peraltro a ben vedere, proprio in relazione alle intercettazioni, non può dirsi
che il rito sia stato svolto con prova contratta. Infatti agli atti erano depositate sia i
“brogliacci” che le bobine delle captazioni. Pertanto le parti, onde contestare la
veridicità delle annotazioni della P.G., ben avrebbero potuto allegare le diverse
circostanze emergenti dall’ascolto delle telefonate, sì da far emergere eventuali
travisamenti della prova. Nei motivi di ricorso, invece, viene lamentata solo la
mancata trascrizione (si ripete, non richiesta come condizione del rito), senza però
allegare alcuna circostanza rilevante emergente dall’ascolto delle bobine presenti agli
atti e nella disponibilità delle parti come qualsiasi atto processuale inserito nel
fascicolo del P.M.

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