Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9196 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9196 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAROCCHI FEDERICO N. IL 05/03/1978
avverso la sentenza n. 96/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SALO’, del
10/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore G9nerale in persona del Dott. 010.-1sek:spfteo •
che ha concluso per

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Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ha applicato ai sensi
dell’articolo 444 cod. proc. pen. a Marocchi Federico, imputato del reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) C.d.s.] commesso il 4 luglio
2009, la pena di mesi due di arresto ed € 800 di ammenda, concedendo la
sospensione condizionale della pena e disponendo la revoca della patente di
guida.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con

C.d.S. in relazione alla inflitta sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, poiché essa trova fondamento nella ritenuta ‘recidiva nel
biennio’ dell’imputato, malamente intesa dal primo giudice, posto che questi ha
assunto quale riferimento temporale non già la data di commissione del primo
reato ma quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo ha accertato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte afferma che,
in tema di revoca della patente per il reato di guida in condizioni alterate, ai fini
della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data del
passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello
per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.
L’assunto si fonda sui principi pacifici valevoli in tema di recidiva; così, in
tema di computo della recidiva infraquinquennale, si insegna che il calcolo dei
cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di
commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva,
bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza ad oggetto il
medesimo reato presupposto (Sezione 4, 24 maggio 2007, De Colombi).
Il giudizio non muta quando a venire in considerazione è la previsione
dell’art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S. (in tal senso, Sez. 4, n. 25988 del 05/03/2013
– dep. 13/06/2013, Pavanello Barbieri, Rv. 257186; Sez. 4, n. 18184 del
15/02/2013 – dep. 19/04/2013, Borella, Rv. 255821; Sez. 4, n. 48276 del
17/10/2012 – dep. 13/12/2012, P.G. in proc. Gardelli, Rv. 253923; Sez. 4,
Sentenza n. 28670 del 07/06/2012, Sorgi, n.m.; sent. n. 20634 del 20/3/2012,
Costante, n.m.; sent. n. 36808 del 9/7/2010, Salvaderi, n.m.; sent. n. 15657 del
24/3/2010, Castiglioni, rv. 247029; sent. n. 8630 del 22/1/2010, Negro, n.m.).
Ancorchè con il venir meno della ammissibilità della recidiva per reati colposi (L.
n. 251/2005) la locuzione ‘recidiva nel biennio’ non possa più essere intesa come
indicatrice della vera e propria recidiva, si tratta pur sempre della medesima
situazione fattuale, la cui rilevanza è permanentemente ancorata alla maggiore

atto sottoscritto personalmente, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 186

pericolosità espressa dalla commissione del reato dopo e nonostante l’esser già
stati destinatari di una condanna penale irrevocabile.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 3/11/2013.
Il Consigl er stensore
Salvat

Il Pre dente

Dovere

Vincendo Romis

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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