Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9193 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9193 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
HARROUS ALI’ N. IL 01.02.1967
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA del 16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha chiesto l’annullamento
con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; per il ricorrente è presente
l’avvocato Anna Maria Perone in sostituzione dell’avvocato Gianfranco Pagano che insiste
nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 19/09/2013

1. Con sentenza del 16 ottobre 2012 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 6 marzo 2012 nei confronti di Harrous
Alì, impugnata dal predetto e dal P.G., ritenuta la unicità della condotta ascritta
all’imputato, aumentava la pena allo stesso inflitta ad anni sei di reclusione ed C
26.000,00 di multa, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
L’Harrous era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art.
73 comma 1d.P.R. n. 309/1990 per aver ceduto a Grassi Edoardo e Fusai Roberto due
involucri contenenti eroina e condannato in primo grado, con la concessione
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 citato.k
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore l’Harrous
chiedendo—alla luce della decisione n. 251 del 5 novembre 2012 della Corte
costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, 4 comma c.p. nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma
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5 sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4. C ,f)L,,,G2,4~..e_ a,,,N
Deduce ancora il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della
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sua penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. L’impugnata sentenza va confermata quanto alla pronuncia di colpevolezza
dell’imputato.
La gravata sentenza si sottrae infatti al denunciato vizio avendo la Corte territoriale
espressamente e congruamente motivato a fronte dei proposti motivi di gravame e
delle rilevate divergenze nella ricostruzione dei fatti di causa.
E’ invece fondato il primo motivo.
La sentenza impugnata ha espressamente richiamato, infatti, nell’accogliere l’appello
del P.G. quanto al trattamento sanzionatorio i il regime del giudizio di bilanciamento delle
circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., u.c..
Con la sentenza n. 251 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c. p. nella parte in cui prevedeva il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. Il giudice delle leggi ha affermato che :
“Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il
fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale; deroghe al bilanciamento però sono
possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore, e sono sindacabili da questa
Corte solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie è
resa evidente dall’enorme divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore per
il reato circostanziato e per la fattispecie base prevista dal primo comma dell’art. 73.
Inoltre la disciplina censurata, nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti
sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto al principio di proporzionalità della
pena, la quale diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applicazione
delle circostanze: Aecondo l’art. 27, terzo comma, Cost. infatti, la finalità rieducativa
della pena implica un costante”principio di proporzione” tra qualità e quantità della
sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra”
5. In conseguenza, la questione prospettata col ricorso, inerente al giudizio di
bilanciamento tra attenuante e recidiva dovrà essere nuovamente valutata dalla Corte
di merito alla luce della caducazione della normativa di cui al ridetto art. 69. La
sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
con rinvio alla Corte d’Appello di Genova.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’Appello di Genova per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto
Così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2013

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IL CONSIGLIERE ESTy…\i
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3. L’imputato ha presentato memoria difensiva con cui ha insistito nel primo mnotivo di
ricorso

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