Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9192 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9192 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

De Rosa Clemente, nato a Caserta il 16.12.91
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Napoli del 5.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 mesi 8
di reclusione e 18.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato la
mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. ,risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,

Data Udienza: 10/01/2014

la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il G.i.p. ha più che
congruamente spiegato le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., ricordando gli elementi emersi dalle indagini di P.G., in particolare le videoriprese
eseguite il 16.4.11 in S. Felice a Cancello e, quanto al De Rosa, in particolare, quelle dell’8 e
28 aprile 2011 dalle quali si evince come egli avesse ceduto – o concorso a cedere sostanza
stupefacente di tipo cocaina.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il P e ‘d n

Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. 1 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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