Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9190 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9190 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUTIERREZ DAMIANI FERNANDO N. IL 24/02/1988
avverso la sentenza n. 7962/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 26.6.2013 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
applicava nei confronti di Gutierrez bamiani Fernando, previo riconoscimento della
circostanza attenuante di cui al comma 5 e con la diminuente per la scelta del rito, la
pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa per il reato p. e p. dall’art.73 DPR 309/90.
Ricorreva per cassazione l’imputato, denunciando l’erronea applicazione della legge
penale.
2) Con dichiarazione, depositata in cancelleria in data 23.7.2013, Gutierrez bamiani
Fernando ha comunicato di rinunciare espressamente al ricorso per cassazione
proposto avverso la sentenza del 26.6.2013 del Tribunale di Milano.
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma
dell’art.591 comma 1 lett.d) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare
congruo determinare in euro 500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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