Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 919 del 16/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 919 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FLACHI GIUSEPPE n. 9/10/1951
avverso l’ordinanza 2095/2013 del 28/1/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
MILANO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FRANCESCO CALABRESE che ha chiesto raccoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Milano con ordinanza depositata il 25 febbraio 2014
accoglieva parzialmente l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del
gip del medesimo Tribunale che, all’esito del giudizio di convalida del fermo
disposto 1’11 dicembre 2013, rigettava la richiesta di misura nei confronti di vari
indagati tra cui l’odierno ricorrente Flachi Giuseppe. Secondo il Tribunale vi erano
gravi indizi nonché esigenze cautelari giustificative della custodia in carcere a
carico del ricorrente in relazione alla violazione dell’articolo 73 d.p.r. 309/90.
Riteneva il Tribunale che, nell’ambito della indagine, che aveva portato anche
all’effettivo sequestro di droga, fossero stati acquisiti adeguati elementi per
ritenere il ricorrente partecipe della organizzazione di acquisti di droga, in
particolare quanto alla trattativa per l’acquisto di cocaina per un quantitativo pari
ad almeno 6 kg cui era riferita l’imputazione; accertato che il cittadino serbo

Data Udienza: 16/10/2014

Tiodorovic era il fornitore dello stupefacente, si aveva la chiave di lettura delle
altre circostanze . In particolare, il Tribunale valorizzava:
– il lungo incontro in una area di servizio tra il fornitore Tiodorivic, Testa
Carlo, Proto Luigi e Crea Santo.
– La conversazione fra Testa Carlo e Tiodorovic intercettata nell’abitazione di
quest’ultimo in cui, pur a fronte di un linguaggio convenzionale, era chiaro il
riferimento al recupero di crediti di notevole importo, che nel dato contesto
risultavano relativi ai traffici di droga.

chiave di lettura è in una intercettazione del 31 luglio 2013 in cui si comprende
che Santo aveva un debito di C 280.000.
– la conversazione del 18 ottobre 2013 tra TIodorovic e Bosa Domenico in cui
il primo parla della necessità di raccogliere il denaro di cui era creditore per pagare
a sua volta i fornitori della droga. In tale circostanza, tra le persone da cui ricevere
soldi, indicava il Flachi facendo riferimento alla sostanza che era stata ceduta a
quest’ultimo, per un totale di sei pacchi ragionevolmente riferibili, nel contesto, a
6 kg di droga.
Dal successivo incontro il 24 ottobre 2013 tra Tiorodovic, Crea e Flachi
Giuseppe.
In relazione a quanto emerso, il Tribunale affermava esservi pericolo di
recidiva e necessità della custodia in carcere.
Flachi propone ricorso con atto a firma del proprio difensore.
Con unico ed ampio motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione. Osserva che dal provvedimento non si evince alcun dato fattuale a
dimostrazione del ruolo dirigenziale che sarebbe stato svolto dal ricorrente; che il
materiale indiziario utilizzato, peraltro scarso, non riguarda il ricorrente se non in
modo marginale; nè risulta una seria dimostrazione quanto alla sussistenza, come
da contestazione, di un gruppo criminale organizzato operante in ambito
transnazionale.
Ripercorre dettagliatamente gli argomenti del provvedimento impugnato
rilevando la minima riferibilità degli stessi al ricorrente e le ingiustificate
interpretazioni di materiale privo di concreto significato.
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto è infondata la affermazione di carenza di motivazione in quanto
il Tribunale ha correttamente esposto gli elementi indiziari che dimostrano lo
svolgimento della attività di traffico di droga ed il ruolo del ricorrente valutandone
la capacità dimostrativa. Nè risultano evidenziati specifici vizi logici.
Per il resto il ricorso, come appare chiaramente dalla esposizione già fatta
SOpr

– Ulteriori incontri tra il Tiodorovic, Crea Santo, Proto Luigi Testa Carlo la cui

a, affronta il tema del merito in ordine alla interpretazione delle prove che,
però, non è attività di competenza del giudice di legittimità.
Il rigetto del ricorso rende esecutivo il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 – 1 ter disp. att.
cod. proc. pen. nonché all’art. 28 reg. esec. Cod. proc. pen.

il Cons’

estensore

il Presidente

Roma così deciso il 16 ottobre 2014

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