Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 919 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 919 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA GIOVANNI N. IL 04/08/1973
avverso la sentenza n. 1125/2011 GIUDICE DI PACE di NAPOLI, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato BATTAGLIA Giovanni
responsabile dei delitti di ingiurie e lesioni, commessi il 31 marzo 2008, condannandolo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
riporta un sunto dei contributi dibattimentali dei due protagonisti della vicenda.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto ed all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, correttamente valutati dal Giudice di pace, il quale ha ineccepibilmente osservato che la prova del fatto
ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla documentazione delle lesioni compatibili con la dinamica dell’azione attribuita all’imputato, nonché dalle stesse dichiarazioni del prevenuto sui momenti scatenanti la lite e sul suo intervento nei riguardi della moglie.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente ha ritenuto non rilevanti quelle dei testi a difesa che
avevano potuto solo confermare che ore prima del verificarsi dell’episodio per cui si procede i
due avevano trascorse alcune ore in tranquillità in loro compagnia.
Ed è lo stesso ricorso nella sua diffusa analisi del fatto a rendere evidente la non decisività del
contributo di quei testimoni.
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 vembre 2013.

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