Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 919 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 919 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHRITI MOHAMED N. IL 21/12/1980
avverso la sentenza n. 5671/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Mohamed Chriti ricorre personalmente in cassazione, contro la
sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza in primo
grado del Tribunale della medesima città di condanna del prevenuto, per l’ipotesi di
cui all’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di otto mesi di reclusione
ed euro tre mila di multa per detenzione, trasporto e cessione a terzi di due involucri
contenenti grammi 0,45, ciascuno, di sostanza stupefacente tipo eroina.
Il ricorrente contesta la mancata applicazione del minimo edittale per errata
valorizzazione ad opera della Corte territoriale, a conferma del giudizio espresso dal

valutazione invece della scarsa offensività della condotta da apprezzarsi in ragione
del contenuto quantitativo di sostanza, con conseguente denunciata non proporzione
della pena applicata alla gravità del reato.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta per i suoi contenuti
con la motivazione impugnata.
La Corte territoriale ha congruamente motivato discostandosi, nella fissazione
della pena, dal minimo edittale, correttamente componendo, nella resa motivazione,
i precedenti penali e l’apprezzamento condotto sulle modalità della condotta, ritenuta
sintomatica di collaudato inserimento del prevenuto nel circuito criminale.
La riproposizione del medesimo motivo in sede di legittimità da parte del
ricorrente sortisce l’inammissibile effetto di proporre in sede di legittimità un nuovo
sindacato sulla prova.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 2.000,00
(duemila) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 01/12/2016
Il Consigliere estensore

Il Presdente

Laura Scalia

Giacon Padfoni

Tribunale in primo grado, dei precedenti penali, risalenti nel tempo, e per la mancata

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