Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9189 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9189 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIS MOHAMED CHERIF N. IL 07/08/1968
avverso la sentenza n. 2629/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1)Con sentenza dell’1.3.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del
Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, emessa in data 2.11.2009, con la
quale Dris Mohamed Cherif, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro
30.000,00 di multa per il reato di detenzione illecita di T.L.E. e di omesso versamento
della relativa IVA.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza o
manifesta illogicita della motivazione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. 5ez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbano
“indicare con chiarezza, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto ciò implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale..”. “In punto di fatto non è sufficiente a integrare il
necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte
spiegazioni della condotta dell’imputato, soprattutto quando esse…sono state
esaurientemente esaminate e, in concreto, escluse dal giudice di primo grado”.
2.2) Il ricorrente, invece di confutare specificamente le argomentazioni, con le quali
la Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, aveva ritenuto non
necessaria la rinnovazione parziale del dibattimento per l’espletamento di perizia
tecnica (pag.2 sent.), si limita genericamente a denunciare violazioni di legge e vizi di
motivazione senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
la richiesta di annullamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in curo
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

D E 2 o z-,;A TATA

OSSERVA

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