Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9188 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 9188 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 10/01/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Russo Walter, nato a Castellamare di Stabia il 28.3.75
imputato artt. 44/13, 64, 71, 72, 93, 95 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 4.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il ricorrente è stato condannato per violazioni edilizie (avere realizzato due vasche interrate
senza il prescritto permesso ed in violazione della normativa antisismica e sul c.a.).

Con il presente gravame egli sostiene che la datazione del fatto deve risalire ad epoca
che si colloca tra il 2005 ed il 2006 e, per l’effetto, i reati sarebbero estinti per prescrizione.
L’argomento, speso anche in appello, è stato confutato dalla Corte facendo notare che,
anche ammesso che l’epoca di ultimazione dei lavori fosse precedente a quella dell’avvenuto
sequestro, i reati non sarebbero stati, ugualmente, estinti per prescrizione in quanto il corso di
quest’ultima causa di estinzione del reato aveva subito sospensioni per un periodo complessivo
di un anno e due mesi.

.4ì

Il ragionamento della Corte non è, però, corretto perché i periodi di sospensione non
sono stati computati correttamente (specie per quel che attiene alla sospensione determinata da legittimo
impedimento del difensore che deve essere computato nella misura massima di giorni 60).

Per l’effetto, non essendo il motivo di ricorso manifestamente infondato ed essendosi,
quindi, instaurato correttamente il rapporto di impugnazione (s.u. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164)
questo Collegio può, e deve, dichiarare, ex art. 129 c.p.p., la causa di estinzione maturata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pre idente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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