Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9186 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9186 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Catani Saverio, nato a S. Benedetto del Tronto il 3.11.69
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la Sentenza della Corte d’appello di Ancona del 13.7.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il presente ricorso, il Catani impugna la sentenza della Corte d’appello con la quale
è stata ribadita la condanna pronunciata nei suoi confronti per violazione dell’art. 73 T.U.
stupefacente. In particolare, si critica l’applicazione di un aumento per la continuazione
negando vi sia la prova di una pluralità di cessioni.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto e, comunque, manifestamente infondato.
Il ricorrente per sostenere la propria tesi, ripropone il contenuto delle dichiarazioni rese
dal teste D’Angelo ed evidenzia che quest’ultimo ha riferito, peraltro in termini dubitativi, di
una sola altra cessione di droga da parte del Catani.
Così facendo, egli cerca di coinvolgere questa S.C. in un nuovo giudizio sul fatto che,
invece, compete solo al giudice di merito.
Quest’ultimo, per parte sua, proprio muovendo dalle parole del D’Angelo da cui
legittimamente si può evincere l’esistenza di “almeno” un’altra cessione ma anche che il
D’Angelo si era rivolto la Catani in quanto «sapeva che poteva procurargliela in qualche modo»
in tal modo, confermando la “consuetudine”.

Data Udienza: 10/01/2014

Poiché si tratta evidentemente di un modo di commentare i fatti del tutto ragionevole,
il controllo di questa S.C. deve considerarsi esaurito visto che non ha alcun rilievo che la stessa
prova possa essere suscettibile di diverse altre interpretazioni perché, una volta che il giudice
del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della propria analisi probatoria l’esame del
giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo
preclusa (sez. II 11.1.07, Messina, Rv. 235716) “la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze
acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei
fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova”.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Pr sidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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