Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9184 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9184 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUNZIANGELI MATTEO N. IL 01/09/1984
avverso la sentenza n. 2442/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza dell’8.2.2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza
del Tribunale di Ascoli Piceno, resa in data 15.10.2012, con la quale Nunziangeli
Matteo, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato, per il
reato di cui all’art.73 DPR 309/90 ascritto (limitatamente alla illecita detenzione di
eroina), alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge in relazione all’art.192 c.p.p., con riferimento all’affermazione di
responsabilità, nonché la violazione degli artt.62 bi e 133 c.p. quanto al trattamento
sanzionatorio.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. sez.un. del 18.7.1997
n.4), la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente, ogni
qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza,
deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive
ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità
solo in rapporto ai vizi di cui alla lett.e) dell’art.606 c.p.p. Sicchè non è censurabile la
motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla
detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al
bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi
relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio
debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi
indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di
tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento
pre,gresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità
della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al
taglio.
2.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come
tale non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la destinazione della
sostanza stupefacente allo spaccio emergesse da una pluralità di elementi (dato
ponderale, modalità di detenzione, inconsistenza patrimoniale- pag.3 sent.).
2.2) Anche in relazione al trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha
adeguatamente argomentato in ordine all’esercizio del potere discrezionale. Ha
evidenziato infatti che il precedente penale fosse ostativo al riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche (né peraltro erano stati addotti elementi
valorizzabili ai fini del riconoscimento del beneficio) e che quindi la pena irrogata non
fosse suscettibile di riduzioni di sorta.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, ai fini del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti,
1

OSSERVA

rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano
implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di
gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e
le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento
(cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200/1992; Cass.sez.6 n.34364/2010).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA