Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9183 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9183 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTINI ALESSANDRO N. IL 30/12/1963
avverso la sentenza n. 2568/2011 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del 1/12/2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Rimini ha applicato al Sig. Alessandro AGOSTINI in relazione al reato ex artt.
81 cod. pen., 4, 8 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 in relazione agli anni d’imposta 20062010 la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.
Avverso tale decisione è stato presentato ricorso con cui si lamenta difetto di notificazione della
data dell’udienza camerale al Difensore inizialmente nominato e all’indagato in relazione al
domicilio eletto, con conseguente nullità ex art.178, lett.cc ) cod. proc. pen.

Va premesso che i motivi di ricorso vanno giudicati affetti da genericità, per avere il Difensore
che propone ricorso omesso di allegare la documentazione processuale a supporto delle
premesse in fatto che potrebbe consentire a questa Corte di valutare la sussistenza del vizio
lamentato e che non è presente nel fascicolo processuale.
Va, poi, osservato che, secondo quanto presente in atti: a) l’imputato ha nominato proprio
difensore l’avv.Maria Riveccio e le ha attribuito uno specifico mandato al fine di definire il
procedimento con applicazione della pena; b) l’imputato e il difensore sono stati destinatari di
regolare notificazione in vista dell’udienza camerale; c) nessuna questione è stata sollevata in
udienza in ordine alla regolarità delle notificazioni e delle citazioni; d) eventuali diverse nullità
di ordine generale risultano sanate dall’ammissione dell’imputato al rito speciale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014
re

Il P sidente

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.

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