Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9182 del 24/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9182 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
CELONE SALVATORE N. IL 08/09/1933
avverso la sentenza n. 5/2009 GIUDICE DI PACE di GELA, del
20/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 24/11/2015
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Caltanissetta avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela del 26/4/2011, che
ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti di Celone Salvatore per
insufficienza di prove”. L’imputato era accusato di minaccia in danno di Morreale
Giuseppe.
Come motivi di ricorso adduce:
a) abnormità del provvedimento e violazione di legge, per essere stata adottata
una formula decisoria (la “insufficienza di prove”) non più prevista
dall’ordinamento;
b) mancanza di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del teste Spinello
Salvatore;
c) vizio di motivazione con riguardo al giudizio di insufficienza probatoria, non
essendo state spiegate le ragioni della scelta compiuta in ordine alla valutazione
delle risultanze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La motivazione adottata dal giudicante non rende conto
della ratio decidendi, giacché, dopo aver dato atto che imputato e persona offesa
“sono rimastt nelle loro posizioni”, non ha spiegato di quali posizioni si tratti e
quali tratti di incompatibilità presentino. Inoltre, ha riportato le dichiarazioni del
teste Spinello (il quale non avrebbe udito la minaccia), senza chiarire quale fosse
il punto di osservazione del teste e se il suo narrato coprisse tutto l’arco di
tempo in cui si è sviluppato il confronto tra le parti. Anche l’esito decisorio è
criticabile, perché sfociato in una pronuncia non prevista dall’ordinamento.
Non può farsi a meno di convenire con l’impugnante, pertanto, secondo cui
si è di fronte ad una pronuncia “sciatta, scarna, sincopata e contraddittoria”, che
“non appaga l’esigenza di corretto ragionamento giuridico”. Di conseguenza, la
sentenza va annullata con rinvio ad altro Giudice di pace per la rinnovazione del
giudizio.
2
1. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Gela.
Così deciso il 24/11/2015