Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9181 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9181 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALADE COSTICA N. IL 23/07/1978
avverso la sentenza n. 4102/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11/12/2014, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Palade Costica avverso la sentenza del locale
Tribunale, che lo ha condannato a pena di giustizia per il reato di furto

Nella motivazione dell’ordinanza si legge che l’atto di gravame non rispecchia i
dettami del codice, perché si esaurisce nella proposizione di argomenti che
ignorano del tutto la motivazione della sentenza di primo grado e che per il
trattamento punitivo l’appello è ancora più generico. Infine, il giudizio sulla
esiguità del danno non è motivato da alcun riferimento concreto.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato avverso l’ordinanza suddetta dolendosi di
una motivazione del tutto apparente e deducendo che nell’atto d’appello erano
indicati in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto e di diritto posti alla base
delle censure sollevate, rimarcando che l’entità del danno (C 110) era specificato
nelle stessa imputazione e che nel gravame erano indicati sia i “punti” oggetto di
censura, sia i relativi motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente agli aspetti dei trattamento sanzionatorio.
Le doglianze relative al giudizio di responsabilità erano, infatti, certamente
generiche ed inammissibili, in quanto l’appellante si limitava a contestare
l’adeguatezza della documentazione utilizzata dal giudicante, senza specificare in
cosa consistesse e quale significato avesse, e a negare valore inferenziale alle
“prove”, senza indicarle e senza sviluppare alcun discorso intorno alle stesse.
Eppure, il Tribunale aveva motivato il proprio convincimento sulla base delle
dichiarazioni di un teste che aveva notato l’imputato maneggiare la borsa al cui
interno erano stati rinvenuti i due giubbotti rubati. Correttamente, pertanto, il
giudice d’appello ha ritenuto inammissibile il relativo motivo.
Lo stesso non può dirsi, invece, per il trattamento sanzionatorio, contestato
dall’imputato in maniera sintetica, ma sufficientemente specifica, con
l’evidenziare l’esiguità del danno – già desumibile dall’imputazione – e con la
richiesta di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, proprio in
considerazione della modesta entità del danno. Si trattava di richieste discutibili,
a cui, però, il giudice d’appello era tenuto a dare risposta.

aggravato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone restituirsi gli atti alla Corte
di appello di Venezia per il relativo giudizio.

Così deciso il 24/11/2015

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