Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9180 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9180 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGRINI DANIELE N. IL 31/01/1969
avverso la sentenza n. 7424/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Magrini Daniele è stato condannato dal Tribunale di Lodi, con sentenza
confermata in d’appello, alla pena di un anno di reclusione ed C 450 di multa per

L’imputato era stato controllato dai carabinieri alle ore 9,00 del giorno del furto
mentre, su una Fiat Punto di colore grigio, gironzolava in San Martino in Strada,
in compagnia di Libiati Franco e della sorella di quest’ultimo, a circa 7-8 km
dall’abitazione della persona offesa. Il tentativo di furto fu posto in essere verso
le ore 10-10,30 di quello stesso giorno da parte di due uomini che – secondo la
persona offesa e la figlia, che avevano sorpreso i ladri uscire dalla porta di casa avevano caratteristiche simili a quelle dell’imputato quanto all’abbigliamento, alla
corporatura e al mezzo impiegato (una Fiat Panda o Punto di colore chiaro).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
di Magrini Daniele, l’avv. Camillo Bongiorni lamentando:
a) il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione con
riguardo all’affermazione della responsabilità, stante le incertezze palesate dai
testi e la non corrispondenza tra la descrizione da questi operata dei ladri e gli
accertamenti di polizia;
b) l’erronea applicazione dell’art. 69, comma 3, cod. pen., per essere stata
illegittimamente applicata – comunque senza motivazione – la recidiva, che era
stata elisa dalle attenuanti generiche, implicitamente riconosciute;
c) la violazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. per omessa applicazione,
anche d’ufficio, delle circostanze attenuanti generiche;
d)

la violazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen. per essere stata

illegittimamente triplicata – per effetto della recidiva – la pena base.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nella parte concernente la motivazione sulla
responsabilità, per l’oscurità e la contraddizione di alcuni passaggi logici,
necessari all’individuazione di Magrini come uno degli autori del furto. A pag. 3
della sentenza si dice, infatti, che la figlia della persona offesa, esaminata a
dibattimento, “ha palesato incertezze in relazione all’effigie dell’imputato
Magrini” e che non lo ha individuato tra le persone presenti in aula; poi, a pag.
9

tentato furto in abitazione.

5, si dice che entrambi gli imputati “sono stati riconosciuti a dibattimento, con
incertezze giustificate – dalle testimoni – con il tempo trascorso dal fatto”;
infine, che “la teste Filios ha indicato senza incertezze l’imputato presente
all’udienza (Magrini), anche in questo caso spiegando l’incertezza per non aver
potuto vedere in viso l’autore del furto”.
Ora, da questo insieme di passaggi non è dato comprendere se le due
testimoni hanno riconosciuto – o meno – l’imputato Magrini come uno degli
autori del furto; né quale sia il grado di certezza (o di incertezza) palesato. Si

regge, sostanzialmente, sulle dichiarazioni delle due donne, le cui dichiarazioni
occorre logicamente correlare a quelle degli carabinieri che controllarono Magrini,
insieme a Libiati Franco e Libiati Susi, la mattina del furto.
Per tale motivo – ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso – si impone
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.
Così deciso il 24/11/2015

tratta di elemento non di poco conto, visto che il processo – a base indiziaria – si

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