Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 918 del 16/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 918 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GROHMAN RENE n. 16/11/1974
avverso la sentenza 65/2013 del 15/5/2014 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità.
Udito il difensore avv. Umberto Prisco che chiede l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 15 maggio 2014 ha dichiarato
la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di Grohman Renè richiesta dalla
Repubblica Ceca per la esecuzione della pena di anni sei di reclusione applicata
con sentenza del Tribunale municipale di Praga, passata in giudicato, per il reato
di truffa – fatti commessi nel periodo da maggio a dicembre 2000.
La Corte rilevava la sussistenza del requisito della doppia punibilità e la
assenza di ragioni ostative; in particolare rilevava la infondatezza della deduzione
della difesa che sosteneva che la traduzione in italiano degli atti trasmessi con la
richiesta di estradizione era inadeguata, contestazione formulata in modo solo
generico perché la difesa non aveva neanche indicato quale fosse il possibile profilo
di errore.

Data Udienza: 16/10/2014

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia Grohman personalmente
che il suo difensore.
Grohman con l’atto a propria firma contesta genericamente la produzione
degli atti da parte della AG straniera, sostiene che gli è stata applicata la pena
nella diversa e maggiore misura prevista da una norma entrata in vigore
successivamente alla commissione del fatto, nega di aver mai partecipato al
processo, svolge argomenti in merito per contestare la inconsistenza delle accuse.
Con il ricorso il difensore sviluppa un primo motivo con il quale deduce la

da una autorità amministrativa e non da un proprio consulente tecnico d’ufficio;
un secondo motivo con il quale deduce che non è stata rispettata dalla A.G .
straniera la regola di applicazione della norma più favorevole al reo essendovi
stata, nell’ordinamento del paese richiedente, la successione di diverse leggi in
materia di truffa; poi, più in generale, afferma che non vi è adeguata
documentazione per poter decidere nel merito.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso a firma del ricorrente è del tutto generico, peraltro contestando la
correttezza delle circostanze affermate dagli atti della AG procedente senza
indicare alcun elemento a sostegno del proprio assunto. Anche la doglianza in
ordine alla corretta individuazione della norma penale applicabile, comune al
difensore, è generica e priva di elementi a sostegno, non risultando dalla lettura
della sentenza e degli atti allegati né avendo la parte offerto alcun elemento di
valutazione.
Anche il ricorso del difensore è inammissibile, oltre che per il motivo già
considerato, in riferimento al primo motivo in quanto afferma un inesistente
obbligo di traduzione degli atti a mezzo di consulente, peraltro senza alcun
riferimento normativo, ed invoca una valutazione del merito della decisione della
A.G. straniera che non è prevista dalla Convenzione Europea di Estradizione.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria è
adeguatamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
cod. proc. p
Roma osì deciso il 16 ottobre 2014
Il Con14lgl, re estensore
Pierl

Stefano

il Presidente
Tito Garrib

violazione di legge in quanto la Corte d’Appello ha deciso sulla base di atti tradotti

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