Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 918 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 918 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NERVINO ERNESTO N. IL 25/02/1951
NERVINO LUIGI N. IL 16/07/1990
nei confronti di:
POMA VLADIMIRO N. IL 19/08/1984
avverso la sentenza n. 158/2012 GIUDICE DI PACE di IMPERIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
NERVINO Ernesto e NERVINO Luigi, persone offese nel procedimento per lesioni a carico di
POMA Vladimiro, propongono ricorso per cassazione avverso la senza emessa il 18 dicembre
2012 dal Giudice di pace di Imperia che aveva dichiarato l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Il ricorso è tuttavia inammissibile essendo stato proposto e sottoscritto dalle parti offese personalmente. E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613,
con-una 1, C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione
di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione «non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per
Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio
2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al vers mento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il novembre 2013.

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